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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19221/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una segnalazione asseritamente illegittima della società agricola alla Centrale Rischi Interbancaria, protrattasi per un periodo indicato nella sentenza, che secondo l’attrice avrebbe determinato vari pregiudizi patrimoniali: perdita di una cauzione e di un contributo a fondo perduto, perdita di una caparra versata per un preliminare di compravendita di un capannone e lucro cessante per il dissesto dell’azienda. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al risarcimento; la Corte d’appello, in riforma, ha invece rigettato la pretesa ritenendo non provati né la revoca delle linee di credito né il rifiuto di finanziamenti, insussistente il nesso causale tra segnalazione e revoca di un finanziamento pubblico, non dimostrati gli adempimenti richiesti per ottenere quel finanziamento e inattendibili le prove testimoniali. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi sarebbe in re ipsa; 2) violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., censurando la valutazione di inattendibilità dei testimoni e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del materiale istruttorio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su elementi estranei al thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è mai in re ipsa, ma costituisce danno-conseguenza da allegare e provare; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali, attività preclusa in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello non aveva deciso sulla base della mancata produzione documentale in sé, ma aveva utilizzato tali circostanze come elementi logici per apprezzare l’inattendibilità dei testi e, quindi, il difetto di prova del nesso causale tra segnalazione e danni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sostenere che il danno da illegittima segnalazione sia risarcibile senza prova; il giudice di legittimità conferma che il danno deve essere allegato e dimostrato come danno-conseguenza.

  • art. 246 c.p.c.

    La doglianza relativa alla prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a contestare la valutazione di attendibilità dei testimoni compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa perché la Corte d'appello non ha deciso su fatti nuovi, ma ha tratto da alcune circostanze processuali un argomento logico ai fini della valutazione dell'inattendibilità delle prove e della mancata dimostrazione del nesso causale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Sezioni Unite 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975

    Sono richiamate come base dell'orientamento secondo cui il danno non può essere considerato sussistente in re ipsa, ma va provato quale conseguenza concreta della lesione.

Massime di principio

  • Il danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è automaticamente risarcibile in re ipsa: anche quando incida su reputazione o immagine, esso va allegato e provato come danno-conseguenza dalla parte che lo invoca.
  • Quando il pregiudizio dedotto è patrimoniale, la prova del danno e del nesso causale tra la segnalazione erronea e le perdite lamentate è necessaria in modo rigoroso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'attendibilità dei testimoni, se la motivazione del giudice di merito è congrua e priva di vizi logici.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se la decisione impugnata non si fonda su fatti estranei al thema decidendum, ma utilizza elementi processuali come supporto argomentativo per valutare prove e nesso causale.
  • Per censurare efficacemente una decisione di merito occorre confrontarsi con la sua ratio decidendi; una doglianza che non colpisca il fondamento effettivo della decisione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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