Cassazione Penale, Sentenza n. 13233/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge relativa alla sussistenza del periculum: si censurava il presunto travisamento dei fatti da parte del giudice di merito, sostenendo che la barriera frangiflutti non fosse destinata ad attività di ristorazione ma avesse funzione esclusivamente protettiva; si contestava l'uso probatorio del sopralluogo del consulente del P.M. (presenza di tavoli e sedie) e si sosteneva che il progetto richiamato dal Tribunale fosse diverso da quello effettivo, con la conseguente inesistenza di un concreto pericolo di aggravio urbanistico o di agevolazione di ulteriori reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in realtà, critiche di merito e richieste di revisione del travisamento fattuale, non ammissibili con il ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 c.p.p., che autorizza il sindacato limitato a vizi di legge e a radicali vizi della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale di Brindisi aveva adeguatamente ricostruito gli elementi (atti amministrativi, sopralluogo del consulente del P.M., documentazione) idonei a sostenere il pericolo di mutamento di destinazione della barriera e il potenziale aggravio urbanistico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge
L'art. 325 delimita il perimetro del ricorso per cassazione: è consentito solo il sindacato per violazione di legge (error in iudicando/procedendo) o per vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico; non è ammessa la riforma del giudizio di merito e il riesame del travisamento dei fatti.
Norme sostanziali e urbanistico-penali richiamate nel capo di imputazione: il giudice di merito le ha considerate nel contesto della valutazione sommaria delle esigenze cautelari, ma la corte di legittimità non ha riconsiderato la loro applicazione nel merito, limitandosi a verificare l'ammissibilità del ricorso.
Sezioni Unite n. 25932 del 29/5/2008 (Ivanov) e altra giurisprudenza richiamata
Principio giurisprudenziale secondo cui la Cassazione ammette il ricorso per cassazione anche per vizi della motivazione se questi sono radicali (apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi); tuttavia non ammette il mero sindacato sulla correttezza logica delle valutazioni di merito.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, per valutare l'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte non ha rilevato assenza di colpa e ha confermato la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari ex art. 325 c.p.p. è limitato a profili di violazione di legge e a vizi motivazionali radicali; le critiche di merito e il riesame del travisamento dei fatti non sono ammissibili.
- In sede di controllo sulla sussistenza del periculum cautelare il giudice può valorizzare atti amministrativi, documentazione procedimentale e rilievi del consulente del P.M.; la contestazione della valutazione probatoria è in generale rimessa al merito e non alla Cassazione.
- La mera discrepanza tra versioni progettuali o l'esistenza di elementi documentali contrapposti non è di per sé motivo sufficiente per rendere ammissibile il ricorso per violazione di legge, se la censura si risolve in un appello alla più corretta valutazione dei fatti.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende); quindi è necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla in Cassazione.
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