Cassazione Penale, Ordinanza n. 36841/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale e la pena per i delitti di ricettazione e di indebito utilizzo di una tessera bancomat di provenienza furtiva. La ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) si è lamentato il mancato assorbimento del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493-ter c.p. nel reato di ricettazione ex art. 648 c.p.; (2) si è censurata, come vizio di motivazione, la mancata derubricazione della ricettazione in furto della carta bancomat, assumendo che la detenzione della carta fosse immediatamente riconducibile al furto; (3) si è contestata la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, con profili anche relativi alla recidiva, richiamando precedenti specifici e la gravità della condotta come ragioni ostative al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti descrivono condotte strutturalmente e cronologicamente diverse e che tra esse non vi è rapporto di specialità, sicché possono concorrere. Ha ritenuto il secondo motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, con motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità, e ha rilevato che la difesa non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’immediata riconducibilità della detenzione della cosa illecita al furto. Ha infine reputato il terzo motivo manifestamente infondato nella parte relativa ad attenuanti generiche e pena, osservando che il diniego era stato congruamente motivato sulla base della gravità della condotta e dei precedenti specifici; le doglianze sulla recidiva sono state ritenute precluse perché non devolute in appello. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti non si assorbe nella ricettazione, potendo concorrere con essa perché le condotte incriminate sono diverse sul piano strutturale e cronologico.
La ricettazione non è assorbita dall’indebito utilizzo di strumenti di pagamento e non si è ritenuta configurabile la derubricazione in furto sulla base delle sole deduzioni difensive, in mancanza di elementi dimostrativi dell’immediata provenienza furtiva della detenzione.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima ove sorretta da motivazione congrua, fondata sulla gravità della condotta e sui precedenti specifici dell’imputata.
Le doglianze sulla recidiva non sono state esaminate nel merito perché non devolute in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono concorrere, perché tutelano interessi e condotte diverse e non sono in rapporto di specialità reciproca.
- La deduzione secondo cui la ricettazione dovrebbe essere riqualificata in furto richiede elementi concreti idonei a dimostrare la immediata riconducibilità della detenzione del bene al delitto presupposto; in mancanza, la censura è infondata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia una motivazione congrua, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti specifici dell’imputato.
- Le doglianze non devolute al giudice d’appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., compreso il versamento alla Cassa delle ammende.
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