Cassazione Civile, Ordinanza n. 27647/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente comunale, poi coltivata dalla sua unica erede, volta a ottenere il riconoscimento degli emolumenti propri della posizione organizzativa che egli assumeva di avere svolto, sin dal 1997, quale responsabile dell’Ufficio Commercio, Servizi Elettorali, Demografici, Stato Civile e Anagrafe. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, negando il diritto rivendicato, sul rilievo che al tempo in cui il dipendente svolgeva tali funzioni l’ufficio era soltanto un’articolazione interna di un’Area e che la posizione organizzativa apicale era stata formalmente istituita solo dopo il pensionamento. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c., oltre all’art. 111 Cost., per avere il giudice di merito fondato la decisione su una delibera comunale prodotta tardivamente in appello. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sosteneva che la sentenza avesse erroneamente valutato il materiale istruttorio: la posizione sarebbe stata in realtà di contenuto apicale già prima del 2012, la corrispondenza tra posizioni organizzative e Aree sarebbe stata non dimostrata, e l’assetto successivo, che lasciava alla nuova responsabile altri servizi ma non quelli demografici e commercio per l’eccessiva gravosità, confermerebbe che in precedenza tali servizi erano affidati al dipendente deceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’acquisizione in appello del documento che attestava l’istituzione formale della posizione organizzativa solo dal 1.9.2012, reputandolo indispensabile ai fini della decisione alla luce del regolamento comunale già acquisito in primo grado. Ha inoltre affermato che non è giuridicamente configurabile un esercizio di fatto di una posizione organizzativa se la stessa non sia stata previamente istituita, e che la contestazione proposta dalla ricorrente mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Anche il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ritenuto infondato, perché le doglianze non denunciavano un vero omesso esame di fatti decisivi, ma solo una rilettura dell’istruttoria; comunque, il fatto valorizzato non era decisivo né in fatto né in diritto, poiché la gravosità del servizio rilevata nel 2012 non poteva fondare retroattivamente il riconoscimento della posizione organizzativa in mancanza della sua formale costituzione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
violazione dedotta per l’utilizzo in appello di un documento tardivamente prodotto
nel rito del lavoro la preclusione alla produzione documentale in appello non è assoluta, potendo il giudice ammettere documenti indispensabili ai fini della decisione
violazione dedotta per l’utilizzo in appello di un documento tardivamente prodotto
il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado è consentito se il giudice li ritenga indispensabili per superare l’incertezza sui fatti costitutivi, in presenza di significative piste probatorie già emerse
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo
richiamato in relazione alle garanzie processuali, senza autonoma ratio decisoria
dedotto col secondo motivo
è ammissibile solo per omesso esame di un fatto decisivo; non consente una mera rivalutazione del materiale istruttorio
la proposta del relatore è stata notificata alle parti ai sensi della norma
richiamo al rito camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo
dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la produzione in appello di documenti non prodotti in primo grado non è automaticamente preclusa: il giudice può ammetterli se li reputa indispensabili alla decisione e se il quadro istruttorio già acquisito offre puntuali elementi di supporto.
- Quando la controversia concerne il riconoscimento di emolumenti legati a una posizione organizzativa, la verifica decisiva è la previa e formale istituzione della posizione stessa; non è sufficiente allegare l’esercizio di fatto di compiti analoghi se la posizione non risultava ancora costituita.
- La censura sulla violazione dei criteri di interpretazione di atti della pubblica amministrazione deve essere veicolata come denuncia di errore ermeneutico e non come richiesta di una nuova valutazione del merito istruttorio.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia davvero omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per sollecitare una diversa lettura di documenti, indizi o presunzioni.
- Un fatto può dirsi decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe avuto elevata probabilità logica di condurre a un esito diverso; la mera gravosità delle mansioni, in assenza di formale attribuzione della posizione organizzativa, non basta a fondare il diritto alle relative maggiorazioni retributive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →