Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25143/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, ritenendo i motivi generici e aspecifici. In cassazione il ricorso non contesta utilmente tale ratio decidendi, ma insiste su questioni di merito: nega l'affermazione di responsabilità e lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che tali censure non sono correlate alla decisione impugnata, perché la sentenza di appello non ha esaminato il merito, avendo definito l'impugnazione in rito per inammissibilità. La parte civile aveva inoltre chiesto la liquidazione delle spese di patrocinio in Cassazione, domanda respinta per mancanza di un'effettiva attività difensiva utile alla decisione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di correlazione con la sentenza impugnata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di cassazione, con statuizione di nulla sulle spese da essa sostenute.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità può essere invocata solo se il ricorso si confronta con la decisione impugnata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inconferente perché la sentenza di appello aveva deciso in rito e non nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 100 c.p.p.

    La parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se svolge un'attività difensiva effettiva e utile a contrastare l'avversa pretesa e a contribuire alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppa censure estranee alla decisione adottata dal giudice di merito.
  • L'impugnazione deve contenere una correlazione tra le ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato e quelle addotte nel ricorso; in difetto, il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata dichiara l'inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare il merito della responsabilità o il trattamento sostanziale, se tali questioni non sono state esaminate dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude l'esame di questioni ulteriori, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • La parte civile ottiene la liquidazione delle spese processuali solo se abbia svolto un'attività difensiva concreta, effettiva e utile alla tutela dell'interesse risarcitorio; in mancanza, la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.