Cassazione Penale, Sentenza n. 9388/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., dedotto dopo la sentenza n. 32036/2024 della Sesta Sezione: si censura che la Corte di cassazione, acquisita la sentenza definitiva di assoluzione del coimputato Memushi, avrebbe illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella del giudice di merito e non avrebbe rinviato il procedimento per consentire al Furci di esercitare il diritto di difesa davanti al giudice naturale; si lamenta inoltre errata valutazione probatoria della sentenza Memushi (art. 238-bis c.p.p.), travisamento su un presunto sequestro di una SIM telefonica, mancato esame di motivi nuovi e aggiunti (tra cui l'incidenza dell'assoluzione sulla dosimetria della pena) e carenza di valutazione in ordine all'offensività della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; richiesta anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che gli errori denunciati non siano errori percettivi (svista) rientranti nell'art. 625-bis c.p.p., ma valutazioni di merito o, al più, questioni di diritto; pertanto l'azione straordinaria per errore di fatto non è applicabile. In particolare, le critiche rivolte alla valutazione della sentenza di assoluzione del coimputato sono state considerate esiti valutativi e non travisamenti percettivi; la presunta inesattezza sul sequestro della SIM non era stata oggetto dell'impugnazione originaria ed avrebbe riguardato il giudice di merito; i motivi aggiunti e le questioni sulla dosimetria della pena e sull'offensività sono stati ritenuti esaminati o comunque ricadenti nella valutazione motivazionale della Cassazione. L'istanza di sospensione è superata dalla decisione sul merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rimedio è applicabile esclusivamente per errori percettivi (svista o equivoco) commessi nella lettura degli atti in sede di legittimità; non copre valutazioni di merito, errori di diritto o travisamenti già imputabili al giudice di merito.
Disciplina la valutazione della sentenza irrevocabile ai fini probatori; la Corte di cassazione può valutare l'incidenza di sentenze irrevocabili ma le questioni di confronto probatorio sono, di regola, di natura valutativa riservata al giudice di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'esame dei motivi nuovi; la mancata enunciazione puntuale non costituisce automaticamente errore percettivo se la motivazione complessiva mostra di avere recepito e rigettato implicitamente le deduzioni.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa a particolari fattispecie di reato in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le questioni sull'offensività della condotta rientrino nella valutazione di merito e non configurino errore percettivo della Cassazione.
art. 625, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sospensione in casi urgenti; la richiesta di sospensione può essere esaminata unitamente alla decisione di merito, ma qui è stata superata dalla decisione sull'inammissibilità.
Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per i procedimenti di cassazione/straordinario quando il ricorso è dichiarato inammissibile o rigettato; applicata per la condanna alle spese.
Costituzione (artt. 3, 24, 25, 111)
Richiamati a fondamento delle censure sul diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una violazione concreta di tali principi riconducibile a un errore percettivo della Cassazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)
Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrassero una lesione derivante da errore percettivo nella valutazione della Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per 'errori percettivi' (svista o equivoco) nella lettura degli atti della sentenza di legittimità: il semplice disaccordo con valutazioni motivazionali o di merito non rientra nell'istituto.
- Se si censura la valutazione di coesistenza o indifferenza probatoria tra sentenze (art. 238-bis), è fondamentale dimostrare che la Cassazione ha realmente travisato o omesso fatti documentali in modo oggettivo, e non solo proporre una diversa interpretazione valutativa.
- Critiche su omissioni motivazionali o mancato esame di motivi nuovi sono più efficaci se si mostra che si tratta di vere sviste formali (es. mancata trattazione testuale di un motivo), altrimenti saranno ricondotte a valutazioni di diritto o di merito.
- Questioni relative alla dosimetria della pena che dipendono da modifiche della posizione di un coimputato assolto definitivamente possono richiedere il rinvio al giudice di merito, ma occorre evidenziare come la sentenza definitiva incida in modo positivo e concreto sui presupposti fattuali usati per la quantificazione della pena.
- Quando si allega un 'dati processuali inesistenti' (es. sequestro di oggetti) è necessario che tale censura sia già stata tempestivamente sollevata nei gradi precedenti o nel ricorso originario; altrimenti la doglianza può essere considerata coperta da giudicato.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione è utile documentare la sussistenza di conseguenze gravi e irreversibili (es. ordine di carcerazione già eseguito, gravissimo pregiudizio economico/sociale) e collegare tali effetti alla fondatezza della presumibile censura di cui all'art. 625-bis.
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