Cassazione Penale, Sentenza n. 20146/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere denunciando vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi A (art. 74 d.P.R. 309/90) e B-C (art. 73 d.P.R. 309/90). In particolare ha dedotto: 1) che il suo ruolo sarebbe stato soltanto di broker incaricato di reperire aerei e piloti senza conoscenza della natura illecita del carico; 2) che il primo coinvolgimento risulterebbe solo dal 15.6.2021 mentre l'organizzazione operava già da inizio 2021, sicché non sarebbe chiara la sua partecipazione all'associazione criminale sin dall'origine; 3) mancata valutazione da parte del Tribunale delle doglianze sulla attendibilità delle dichiarazioni del coindagato Naldini; 4) carenza di motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari e omissione di considerare misure meno afflittive (arresti domiciliari), posto che era stato osservato l'insussistere del pericolo di fuga e la sua incensuratezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i mezzi impugnatori fossero, in gran parte, censure di merito non sindacabili in sede di legittimità e che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e logica in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato il principio per cui in sede cautelare la prova richiesta è di grado minore ("gravità" ex art. 273 c.p.p.) rispetto al giudizio di merito e ha ritenuto adeguatamente spiegati gli elementi a carico del La Scala: contatti e segnalazioni già dal 2.12.2020, consegna di 50.000 euro in contanti il 22.6.2021, conversazioni intercettate (compresa quella in cui Amato dichiara "...se non gli arriva un aereo lì io sono morto...") e l'emersione di ulteriori somme (150.000 euro) nelle intercettazioni, incontri con altri sodali, conoscenza dell'uso di telefoni "dedicati", collegamenti internazionali e disponibilità di aeromobili e capitali. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione rafforzata di necessità della custodia carceraria ex art. 275, comma 3 c.p.p., dato il carattere internazionale del traffico, le ingenti disponibilità economiche e il ruolo associativo, valutazioni che bilanciano negativamente l'unico elemento favorevole (incensuratezza). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in forza dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che sanziona, nell'ambito della normativa sugli stupefacenti, la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata nella provvisoria imputazione per il capo A.
Norma che disciplina i delitti di traffico di sostanze stupefacenti e i tentativi; richiamata per i capi B e C (reati tentati).
Disciplina il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ricordato che in sede cautelare è sufficiente il requisito della gravità senza richiedere i più stringenti parametri dell'art. 192 per il giudizio di merito.
Regola i criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito (precisione, concordanza, corrispondenza); la Corte ha differenziato l'applicazione degli standard dell'art. 192 (più rigorosi) rispetto al giudizio cautelare.
cod. proc. pen., art. 275, comma 3
Previsione che determina una presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione relativa sull'adeguatezza della misura carceraria in ipotesi di particolare gravità quali il traffico internazionale di stupefacenti; la Corte l'ha ritenuta applicabile nel caso concreto.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Rinvio formale citato in relazione alle censure di motivazione e ai limiti procedurali del ricorso per cassazione; è richiamato a fini di inquadramento delle doglianze.
Indica le categorie di motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione integrale degli elementi di fatto.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale che impone la comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di cassazione verifica la correttezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito ma non rivaluta integralmente il compendio probatorio: critiche che richiedono una riconsiderazione fattuale sono, di regola, inammissibili.
- Per disporre la custodia cautelare è sufficiente la "gravità" degli indizi ex art. 273 c.p.p.; non si richiedono gli standard più stringenti (precisione e concordanza) necessari per la prova nel giudizio di merito ex art. 192 c.p.p.
- Le intercettazioni, se autorizzate e regolarmente acquisite, hanno pieno valore indiziario e possono costituire un elemento decisivo per la gravità indiziaria, pur dovendo essere valutate nel contesto complessivo.
- La presenza di ingenti somme di denaro, rapporti organizzativi e contatti ripetuti con soggetti coinvolti in traffici internazionali e la disponibilità di mezzi idonei (es. aeromobili) rafforzano la ricostruzione indiziaria e le esigenze cautelari.
- Nei reati di traffico internazionale di stupefacenti il legislatore e la giurisprudenza riconoscono una presunzione rafforzata di necessità della custodia (art. 275, comma 3), che rende più difficile ottenere misure meno afflittive se sussistono elementi di pericolosità e risorse che agevolano la fuga o la reiterazione.
- La difesa che si fonda su argomenti cronologici (es. primo incarico tardivo) deve contestare specificamente e dimostrabilmente le deduzioni fattuali del giudice e fornire elementi che possano far ritenere illogica o incongrua la motivazione, non semplici alternative ricostruttive.
- Le dichiarazioni di coindagati o "chiamanti" possono essere utilizzate come elementi indiziari, ma la difesa può proporre censure sulla loro attendibilità; tuttavia tali censure devono essere affrontate e confutate dal giudice di merito per rendere efficace il sindacato in sede di legittimità.
- Quando si impugna una misura cautelare è utile per la difesa indicare puntualmente i motivi per cui la stessa motivazione sarebbe contraddittoria o illogica e proporre, con prove e circostanze concrete, misure cautelari alternative adeguate a fronteggiare i rischi indicati dal giudice.
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