Cassazione Penale, Ordinanza n. 03333/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi l'esito sostanziale sfavorevole agli imputati; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, rispetto alla decisione di primo grado di condanna per una pluralità di furti, aveva dichiarato il non doversi procedere per due capi di furto aggravato per difetto della condizione di procedibilità e aveva comunque ridotto il trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell'attribuzione soggettiva del fatto, sostenendo l'erroneità del valore probatorio riconosciuto alla sua individuazione quale autore. Il secondo motivo del primo ricorrente e l'unico motivo del secondo ricorrente hanno censurato la negazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e non specifico, e ha giudicato manifestamente infondati i motivi sulla tenuità del danno, rilevando che la Corte di appello aveva congruamente motivato sul valore oggettivo dei beni sottratti e sulle ulteriori conseguenze patite dalla persona offesa.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità è applicabile solo quando il danno derivante dal reato sia lievissimo; nel caso concreto la motivazione del giudice di merito sul valore dei beni sottratti e sulle ulteriori conseguenze escludeva la ricorrenza della tenuità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già esaminate e disattese in appello, se prive di una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una mera riproposizione del dissenso valutativo dell'imputato rispetto all'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
- La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il danno sia di entità lievissima; la valutazione va compiuta tenendo conto del valore dei beni sottratti e delle ulteriori conseguenze per la persona offesa.
- Quando il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata e non illogica sulla non tenuità del danno, la censura di legittimità è destinata al rigetto o all'inammissibilità se non individua reali vizi logici o giuridici.
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