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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15496/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla caduta di un pino, situato lungo una strada comunale/provinciale in Casamicciola Terme, che colpiva un autocarro in transito, di cui l’attrice assumeva la disponibilità e l’incidenza patrimoniale del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti dell’ente locale e della compagnia chiamata in garanzia. In appello, su impugnazione dell’assicuratrice, la Corte territoriale riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell’attrice quale proprietaria del mezzo e, comunque, non dimostrato che l’esborso per le riparazioni fosse rimasto definitivamente a suo carico, in difetto di produzione tempestiva del contratto di leasing e della documentazione di riscatto. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2031 c.c., sostenendo che la fattura di riparazione e il libretto di circolazione provassero almeno la disponibilità del bene e la diminuzione patrimoniale subita, anche in ipotesi di gestione di affari altrui; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo la formazione di un giudicato interno sulla legittimazione attiva e lamentando che la documentazione di riscatto fosse già stata prodotta in primo grado; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato ammissibile la produzione del documento di riscatto in secondo grado ai fini della prova della titolarità del diritto; (4) violazione dell’art. 2729 c.c., censurando il mancato apprezzamento unitario degli indizi (scadenza del leasing, disponibilità del mezzo, riparazioni, azione giudiziaria) ai fini della prova presuntiva della proprietà e del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha escluso la prova che l’attrice fosse proprietaria del mezzo o che l’esborso per le riparazioni fosse definitivamente rimasto a suo carico. Ha ribadito che, nel caso di bene concesso in leasing, l’utilizzatore può agire per il danno solo se dimostra il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario e l’avvenuto adempimento di tale obbligo, non bastando la sola disponibilità materiale del bene o la fattura intestata al soggetto utilizzatore. Ha inoltre escluso il giudicato interno invocato sulla legittimazione attiva, osservando che le ordinanze istruttorie non hanno efficacia decisoria idonea a formare giudicato. Ha dichiarato inammissibili o infondate le ulteriori censure per difetto di specificità, per novità della questione o perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria extracontrattuale proposta contro l’ente per il danno causato dalla caduta dell’albero

  • art. 2051 c.c.

    richiamato in alternativa come possibile titolo di responsabilità dell’ente custode del bene o dell’area

  • art. 2031 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un diritto al rimborso delle spese sostenute; la Corte rileva che il richiamo era comunque improprio rispetto alla domanda di danno risarcitorio e, in ogni caso, la censura era nuova

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è invece soggetta a prova legale

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere la formazione di un giudicato interno; la Corte ne esclude la sussistenza nel caso esaminato

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte conferma l’inammissibilità in appello di una produzione documentale tardiva relativa alla titolarità del diritto azionato, soggetta alle preclusioni del giudizio di merito

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice fonda la presunzione su un fatto privo di gravità, precisione o concordanza, non quando si contesta soltanto la diversa ricostruzione fattuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria gravava sulla ricorrente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sui vizi motivazionali

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione per dichiarare inammissibile la censura che richiama documenti senza trascriverli e senza indicarne specificamente la collocazione processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel danno da fatto illecito su bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire spetta anche all’utilizzatore, ma questi deve provare non solo la disponibilità del bene, bensì anche il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario e l’avvenuto pagamento o definitivo carico dell’esborso.
  • La sola disponibilità materiale del bene, la scadenza del contratto di leasing o l’intestazione di una fattura di riparazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare che il danno abbia inciso definitivamente nella sfera patrimoniale dell’utilizzatore.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità: non basta contestare la forza persuasiva attribuita dal giudice a determinati elementi probatori.
  • Il giudicato interno non si forma su ordinanze istruttorie o su statuizioni non aventi autonoma decisorietà; tali provvedimenti possono essere rivisti nella decisione finale.
  • In tema di presunzioni, la violazione dell’art. 2729 c.c. ricorre solo se il giudice fonda la presunzione su un fatto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura complessiva degli indizi.
  • Nel ricorso per cassazione, i documenti posti a fondamento della censura devono essere specificamente indicati, trascritti o localizzati nel fascicolo processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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