Cassazione Civile, Ordinanza n. 15496/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla caduta di un pino, situato lungo una strada comunale/provinciale in Casamicciola Terme, che colpiva un autocarro in transito, di cui l’attrice assumeva la disponibilità e l’incidenza patrimoniale del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti dell’ente locale e della compagnia chiamata in garanzia. In appello, su impugnazione dell’assicuratrice, la Corte territoriale riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell’attrice quale proprietaria del mezzo e, comunque, non dimostrato che l’esborso per le riparazioni fosse rimasto definitivamente a suo carico, in difetto di produzione tempestiva del contratto di leasing e della documentazione di riscatto. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2031 c.c., sostenendo che la fattura di riparazione e il libretto di circolazione provassero almeno la disponibilità del bene e la diminuzione patrimoniale subita, anche in ipotesi di gestione di affari altrui; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo la formazione di un giudicato interno sulla legittimazione attiva e lamentando che la documentazione di riscatto fosse già stata prodotta in primo grado; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato ammissibile la produzione del documento di riscatto in secondo grado ai fini della prova della titolarità del diritto; (4) violazione dell’art. 2729 c.c., censurando il mancato apprezzamento unitario degli indizi (scadenza del leasing, disponibilità del mezzo, riparazioni, azione giudiziaria) ai fini della prova presuntiva della proprietà e del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nella parte in cui ha escluso la prova che l’attrice fosse proprietaria del mezzo o che l’esborso per le riparazioni fosse definitivamente rimasto a suo carico. Ha ribadito che, nel caso di bene concesso in leasing, l’utilizzatore può agire per il danno solo se dimostra il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario e l’avvenuto adempimento di tale obbligo, non bastando la sola disponibilità materiale del bene o la fattura intestata al soggetto utilizzatore. Ha inoltre escluso il giudicato interno invocato sulla legittimazione attiva, osservando che le ordinanze istruttorie non hanno efficacia decisoria idonea a formare giudicato. Ha dichiarato inammissibili o infondate le ulteriori censure per difetto di specificità, per novità della questione o perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria extracontrattuale proposta contro l’ente per il danno causato dalla caduta dell’albero
richiamato in alternativa come possibile titolo di responsabilità dell’ente custode del bene o dell’area
richiamato dalla ricorrente per sostenere un diritto al rimborso delle spese sostenute; la Corte rileva che il richiamo era comunque improprio rispetto alla domanda di danno risarcitorio e, in ogni caso, la censura era nuova
la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi
la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è invece soggetta a prova legale
invocato per sostenere la formazione di un giudicato interno; la Corte ne esclude la sussistenza nel caso esaminato
la Corte conferma l’inammissibilità in appello di una produzione documentale tardiva relativa alla titolarità del diritto azionato, soggetta alle preclusioni del giudizio di merito
la Corte ribadisce che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice fonda la presunzione su un fatto privo di gravità, precisione o concordanza, non quando si contesta soltanto la diversa ricostruzione fattuale
richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria gravava sulla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione delle violazioni di legge denunciate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sui vizi motivazionali
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte ne fa applicazione per dichiarare inammissibile la censura che richiama documenti senza trascriverli e senza indicarne specificamente la collocazione processuale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel danno da fatto illecito su bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire spetta anche all’utilizzatore, ma questi deve provare non solo la disponibilità del bene, bensì anche il titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario e l’avvenuto pagamento o definitivo carico dell’esborso.
- La sola disponibilità materiale del bene, la scadenza del contratto di leasing o l’intestazione di una fattura di riparazione non sono di per sé sufficienti a dimostrare che il danno abbia inciso definitivamente nella sfera patrimoniale dell’utilizzatore.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità: non basta contestare la forza persuasiva attribuita dal giudice a determinati elementi probatori.
- Il giudicato interno non si forma su ordinanze istruttorie o su statuizioni non aventi autonoma decisorietà; tali provvedimenti possono essere rivisti nella decisione finale.
- In tema di presunzioni, la violazione dell’art. 2729 c.c. ricorre solo se il giudice fonda la presunzione su un fatto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura complessiva degli indizi.
- Nel ricorso per cassazione, i documenti posti a fondamento della censura devono essere specificamente indicati, trascritti o localizzati nel fascicolo processuale, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15418/2025 del 10/06/2025
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15422/2025 del 10/06/2025
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15432/2025 del 10/06/2025
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15435/2025 del 10/06/2025
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15437/2025 del 10/06/2025
- ordinanza_civile · 10 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15439/2025 del 10/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →