Cassazione Penale, Ordinanza n. 36191/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva condannato due soggetti per bancarotta fraudolenta patrimoniale: uno di essi aveva ricevuto una pena di anni quattro e mesi tre di reclusione, l'altro una pena di anni tre e mesi tre di reclusione, poi ridotta dalla Corte territoriale ad anni due di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. I ricorsi per cassazione articolavano vari motivi: entrambi i ricorrenti censuravano la ricostruzione fattuale e probatoria, ma tali doglianze si risolvevano in una mera riproposizione delle censure già svolte in appello e in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Il primo ricorrente lamentava anche il trattamento sanzionatorio, ritenuto però adeguatamente motivato. Il secondo ricorrente contestava, inoltre, l'affermazione secondo cui avrebbe continuato ad amministrare di fatto la società dopo le dimissioni dalla carica, deducendo la mancanza di prove in tal senso, e negava la sussistenza del dolo specifico; anche tali censure sono state ritenute, rispettivamente, inammissibili o manifestamente infondate perché dirette a sollecitare un riesame del merito e perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo motivo di ciascun ricorso, che le doglianze erano meramente reiterative delle censure di appello e tendevano a ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio del primo ricorrente, e in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato il terzo motivo del secondo ricorrente sulla mancanza del dolo specifico. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di uno dei condannati in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie, poiché la Corte di cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione relativa all'insufficienza o al diverso apprezzamento della prova sulla qualità di amministratore di fatto non può essere proposta in cassazione come critica di merito, se la sentenza impugnata ha già motivato in modo coerente su tale punto.
- La doglianza sul dolo specifico è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione adeguata sulla sua sussistenza e il ricorso si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli elementi probatori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio esclude la possibilità di censura in cassazione se il ricorrente non evidenzia specifici vizi di legittimità ma si limita a contestare il merito della determinazione della pena.
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