Cassazione Civile, Ordinanza n. 21734/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento ricevuta nel 2019, riferita a contributi per consorzio di bonifica dell'anno 2008, deducendo la prescrizione del credito. Dopo che la commissione provinciale aveva annullato l'atto compensando le spese, il contribuente ha appellato solo la statuizione sulle spese. La corte tributaria regionale ha accolto l'appello e liquidato le spese del primo grado in favore del difensore antistatario, ma ha compensato le spese del giudizio di appello nonostante il contribuente fosse risultato integralmente vittorioso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la contumacia della amministrazione non potesse costituire valida ragione per la compensazione delle spese in presenza di piena soccombenza della controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, e la mancata costituzione della controparte non integra di per sé una ragione idonea. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ponendo a carico dell'agente della riscossione le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, nonché le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina delle spese.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese debbano seguire la soccombenza.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese in assenza dei presupposti legali.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte [...] soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla norma e con espressa motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione non può essere illogica o erronea.
È stato ritenuto possibile decidere la causa nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è eccezionale e richiede, fuori dalla soccombenza reciproca, la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
- La mera contumacia o mancata costituzione della parte soccombente non costituisce, da sola, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese quando l'altra parte sia risultata integralmente vittoriosa.
- Quando la decisione sulla ripartizione delle spese è illegittima ma non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito sulle spese.
- Nel giudizio di legittimità, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate direttamente in favore del difensore antistatario quando ne ricorrano i presupposti processuali.
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