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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01194/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo attiene al giudizio di responsabilità: secondo la Corte di cassazione, il motivo si limitava però a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e risultava inoltre generico, perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa a un reato in materia di stupefacenti.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte qualifica il ricorso come inammissibile per genericità e perché meramente riproduttivo di doglianze già valutate, applicando il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La genericità del motivo di ricorso, quando impedisce di individuare una critica puntuale alla decisione impugnata, integra causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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