Cassazione Penale, Ordinanza n. 25909/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo concernente la recidiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto. L'unico motivo dedotto censurava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il riconoscimento della recidiva, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a giustificarne la ritenuta sussistenza nel caso concreto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che le deduzioni difensive non erano idonee a incrinare il giudizio espresso nella sentenza impugnata in ordine alla recidiva contestata.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta correttamente valorizzata dai giudici di merito; le doglianze difensive non sono state considerate idonee a scalfire il relativo giudizio di sussistenza nel caso concreto.
Il fatto oggetto di conferma di condanna è stato qualificato come tentato furto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o non idonee a dimostrare l'erroneità o l'insufficienza della motivazione dei giudici di merito sul punto.
- Il giudizio di sussistenza della recidiva, se sorretto da motivazione congrua, non è scalfito da contestazioni che non evidenzino un reale vizio di legge o un effettivo deficit argomentativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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