Cassazione Penale, Sentenza n. 31179/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con 4 principali censure: 1) nullità/irregolarità delle notifiche (decreto penale di condanna e citazione a giudizio) in presenza di dichiarazione di domicilio presso l'abitazione e revoca dell'elezione di domicilio; 2) vizi nella valutazione probatoria delle mail (assenza di copie digitali, file log e indirizzo IP, possibile alterazione delle copie informali e mancata prova del reale mittente o della ricezione effettiva); 3) inesistenza dell'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 595 c.p. perché le mail erano indirizzate a un numero circoscritto di destinatari (operatori del Centro commerciale di Milazzo) e non a un pubblico indeterminato; 4) la contestata frase è espressione del diritto di critica e/o la condotta sarebbe di tenuità (art. 51 e art. 131-bis c.p.). Inoltre il difensore ha poi eccepito incompetenza funzionale del Tribunale monocratico qualora venisse esclusa l'aggravante, essendo la fattispecie devoluta al Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha rigettato la censura relativa alla nullità delle notifiche perchè, dagli atti acquisiti, il difensore aveva ricevuto le notifiche, aveva partecipato al giudizio senza eccepire la nullità in tempo utile e non è stata prodotta agli atti l'opposizione completa che avrebbe dovuto essere allegata dal ricorrente; dunque quella doglianza è infondata e/o inammissibile per mancata allegazione. Ha invece ritenuto fondata la doglianza sull'aggravante di cui all'art. 595, comma terzo, c.p.: le mail erano indirizzate a destinatari circoscritti e non configuravano diffusività indeterminata propria dei mezzi di stampa o di pubblicità informatica, sicché deve escludersi la circostanza aggravante. In conseguenza di ciò la fattispecie deve essere qualificata come diffamazione semplice, di competenza del Giudice di pace; la Corte ha perciò annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per il proseguo nelle competenze del Giudice di pace.
Norme richiamate
art. 595, comma terzo, codice penale
L'aggravante per mezzo della stampa o di mezzi di pubblicità si applica solo se la comunicazione è destinata a un numero indeterminato di soggetti; l'invio di e-mail a destinatari circoscritti non integra automaticamente tale aggravante
Richiamata in relazione al primo decreto penale ritenuto emesso per diversa fattispecie (motivo per cui quel decreto fu revocato)
artt. 157, 161, 162, 163, 164, 171, 175, comma 2, 178 lett. c), 179, 180, 461, 462 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza sulle nullità e sulle modalità di notifica; la Corte ha però ritenuto che la mancata eccezione tempestiva da parte del difensore abbia sanato la nullità a regime intermedio
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione e apprezzamento della prova e alla motivazione: usate dal ricorrente per contestare la valutazione delle copie informali delle mail; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto decisivo l'elemento della destinazione limitata dei messaggi
Richiamato in tema di nullità degli atti processuali; la Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assolute e nullità a regime intermedio e i casi di sanatoria per mancata eccezione
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (d.lgs. 6/2/2018, n.11)
Collegata all'onere di autosufficienza del ricorso e all'obbligo di indicare e allegare gli atti che si considerano travisati: la mancata allegazione dell'atto di opposizione ha pregiudicato la doglianza sulle notifiche
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di critica/legittima difesa di reputazione; la Corte non ha ritenuto decisivo questo profilo rispetto alla qualificazione del fatto
Richiamato in riferimento alla possibilità di assorbire o escludere punibilità per particolare tenuità; la decisione si è concentrata sulla qualificazione del fatto (aggravante esclusa) e sulla competenza
Massime di principio
- La circostanza aggravante di cui al comma terzo dell'art. 595 c.p. richiede che la comunicazione sia effettivamente destinata o potenzialmente accessibile a una platea indeterminata; l'invio di e-mail a destinatari nominativi e circoscritti non basta di per sé a integrare l'aggravante
- La qualificazione del mezzo (sito web/social network vs posta elettronica privata) è fondamentale: pubblicazioni su spazi strutturalmente pubblici possono integrare la diffusività, messaggi diretti a caselle private generalmente no, salvo prova della loro accessibilità pubblica
- Le nullità di notifica a regime intermedio possono essere sanate se il difensore riceve gli atti, partecipa al processo e non eccepisce tempestivamente l'irregolarità; in cassazione l'onere di allegazione degli atti impugnati è a carico del ricorrente (onere di autosufficienza)
- Per contestare l'effettivo recapito e il mittente di messaggi elettronici è necessario acquisire e allegare elementi tecnici (copie digitali delle mail, file log, indirizzi IP, prove di 'download') quando tali elementi esistono e sono essenziali per la ricostruzione probatoria
- Se viene esclusa la circostanza aggravante che aveva determinato la competenza di un giudice superiore, la fattispecie può rientrare nella competenza del Giudice di pace; ciò comporta che le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello possono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi alla Procura per il proseguo
- La mancata produzione in cassazione di atti decisivi già richiamati come elementi probatori (es. atto di opposizione al decreto penale) può determinare l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo per violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso
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