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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02569/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva rideterminato la pena in sede di appello riconoscendo la continuazione esterna con altra sentenza irrevocabile. Il ricorso contestava, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe meritato una valutazione di offesa non tenue; dall'altro, contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando un asserito errore nel calcolo della riduzione per attenuanti generiche e nell'aumento per la continuazione, nonché il criterio adottato per la determinazione dell'aumento a fronte di sanzioni eterogenee. La Corte ha ritenuto la prima doglianza inammissibile per difetto di specificità e la seconda manifestamente infondata, rilevando anche un mero errore materiale nella motivazione della sentenza di appello, correggibile ex art. 619 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito delle censure, ha osservato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'orario e il luogo della violazione delle misure di prescrizione, e che le censure sul calcolo della pena erano infondate: la diversa indicazione del quantum della riduzione per attenuanti generiche in appello era un mero errore materiale, mentre il criterio di aumento per la continuazione esterna era conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di reati puniti con sanzioni eterogenee.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio della decisione di merito che esclude la tenuità in base alle concrete modalità della violazione.

  • art. 619 c.p.p.

    corretta ex art.619 cod. proc. pen.

    L'errore materiale nella motivazione della sentenza di appello può essere corretto in sede di legittimità quando risulti palese dal complessivo calcolo della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con l'argomentazione decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una censura generica.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere invocata utilmente in cassazione senza censurare puntualmente gli elementi valorizzati dal giudice di merito per escluderla, come orario, luogo e modalità della condotta.
  • Un errore materiale nel passaggio intermedio del calcolo della pena, quando chiaramente desumibile dal complessivo ragionamento della sentenza, non determina illegittimità della decisione ed è correggibile in sede di legittimità.
  • Nel riconoscimento della continuazione tra reati puniti con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, non mediante una surrettizia trasformazione della specie di pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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