Cassazione Penale, Sentenza n. 23804/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per annullamento dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare (ordinanza GIP 26/11/2024) per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), in quanto il ricorrente sarebbe stato affiliato al gruppo degli "scissionisti" guidato da Busco. Tre motivi principali: (1) illegittima estensione della base indiziaria mediante valorizzazione di presunta affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, non oggetto di imputazione; (2) violazioni di legge e vizi logici nella valutazione degli elementi indiziari, compresa la presunta inattendibilità e non pertinenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Telegrafo, De Palo, Maselli, Milella, Lavermicocca, Catalano ecc.) e l'erronea valorizzazione di sentenze e intercettazioni; (3) mancanza di esigenze cautelari attuali vista la disgregazione del gruppo nel 2017, i successivi arresti, la detenzione del ricorrente e misure meno afflittive precedenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il complesso indiziario. In particolare: è legittimo valorizzare dichiarazioni convergenti anche provenienti da affiliati del clan Strisciuglio quando esse attestano la continuità della vicenda e spiegano il passaggio del ricorrente tra compagini criminali; la valutazione dell'attendibilità dei collaboratori è stata compiuta e supportata da riscontri (intercettazioni, sequestri di telefoni, sopralluoghi e dichiarazioni di testi); le critiche basate su decisioni giudiziarie passate (assoluzioni su fatti diversi) non inficiano la valutazione cautelare circa la consapevolezza dell'agguato, la continuità del pericolo e l'attualità delle esigenze cautelari. Sono stati richiamati riscontri materiali (cellulari sequestrati, testimonianze oculari, sopralluoghi) e autocritiche dei collaboratori che hanno dato sostegno all'impianto indiziario. La misura cautelare è stata ritenuta proporzionata e necessaria per la gravità dei fatti e la pericolosità del ricorrente; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
associazione di tipo mafioso
La norma è stata applicata per qualificare la partecipazione associativa del ricorrente al gruppo "scissionista"; la Corte ritiene che gli elementi indiziari documentino la continuità mafiosa e l'operatività del gruppo.
norma citata nel ricorso (procedurale)
Richiamata in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni; la Corte ritiene che non vi sia travisamento della prova e che la valutazione della attendibilità sia stata compiuta correttamente.
norma citata nel ricorso (procedurale)
Utilizzata quale riferimento formale alle censure procedurali mosse dalla difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni che inficino l'ordinanza.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
norma citata nel ricorso (mezzi di prova/intercettazioni)
Richiamata in ordine alla valutazione delle intercettazioni e del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto le intercettazioni pertinenti e idonee a corroborare le dichiarazioni.
art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
assoluzione per non aver commesso il fatto
La sentenza di merito che ha assolto il ricorrente da un omicidio è stata valutata non impeditiva della riconfigurazione di gravi indizi per la diversa imputazione cautelare; la Corte distingue tra accertamento penale definitivo su fatto specifico e valutazione cautelare su quadro indiziario complessivo.
giurisprudenza: Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022 (Paola)
orientamento della Corte suprema sulla valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori
Citata per affermare che eventuali contraddizioni o falsità parziali nei racconti dei collaboratori non impediscono la valorizzazione delle parti attendibili se supportate da riscontri, anche non specifici.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate anche se contengono contraddizioni, purché le parti rilevanti siano corroborate da riscontri (intercettazioni, sequestri, testimonianze).
- La valutazione dell'attendibilità del collaboratore è frazionabile: l'inattendibilità su un fatto non invalida automaticamente l'intero racconto se altre parti sono riscontrate.
- Informazioni su passaggio del soggetto tra diversi clan (anche se il clan citato non è nell'imputazione) possono essere pertinenti se spiegano la continuità criminale, motivi di vendetta o lo status organizzativo e quindi rafforzano la valutazione cautelare.
- Un'assoluzione definitiva relativa a fatti diversi non esclude che emergano, per altra imputazione, gravi indizi basati su elementi distinti e collegati; la fase cautelare è valutazione prognostica e non riapertura del merito pieno.
- Il riesame dell'ordinanza cautelare ha limiti: non è consentita una completa riconsiderazione di merito del compendio probatorio purché la motivazione sia completa e non manifestamente illogica.
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere giustificata anche per fatti remoti se sussistono elementi di pericolosità e continuità criminale attuali (es. attività di spaccio emergente, possesso di telefoni in carcere, propositi di vendetta).
- Dati emersi successivamente (es. provvedimenti a carico di collaboratori) non travolgono automaticamente le dichiarazioni rese in epoca anteriore, salvo prova che ciò comprometta retroattivamente l'attendibilità.
- Per resistere a misure cautelari è necessario prospettare e documentare alternative concrete e elementi specifici che smentiscano la pericolosità o la fondatezza dei riscontri utilizzati dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →