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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 134 del 07/03/2025, concernente retribuzione professionale docenti ex art. 7 c.c.n.l. Comparto Scuola del 15/03/2001.

Giustizia amministrativa202500528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 134 del 7 marzo 2025, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 134 del 7 marzo 2025, non impugnata e divenuta irrevocabile, con la quale era stata accertata la spettanza della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 1.805,12, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata il 10 marzo 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I cedolini stipendiali depositati dimostravano il pagamento delle sole competenze ordinarie mensili, senza evidenza dell'integrale corresponsione delle somme oggetto della condanna. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava che il Ministero avesse integralmente adempiuto alla sentenza del giudice del lavoro e non emergevano impedimenti all'esecuzione. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti in base al giudicato, comprese quelle eventualmente dovute a titolo di interessi. Ha inoltre nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria o in un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda entro i successivi trenta giorni al pagamento delle somme ancora dovute, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile in sostituzione dell'organo ministeriale competente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso nel caso concreto.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudicato del Tribunale di Terni.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando un'amministrazione non dimostri l'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato che contiene una condanna al pagamento di somme.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme ancora dovute, in sostituzione dell'organo amministrativo ordinariamente competente.
  • Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni non esonera l'amministrazione dall'obbligo di eseguire spontaneamente il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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