Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03952/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta di truffa in concorso. L'unico motivo deduceva la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., lamentando un travisamento del fatto da parte dei giudici di merito e contestando la ricostruzione storica dei fatti, nonché la rilevanza e l'attendibilità delle prove valorizzate nei gradi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, con adeguata esposizione delle ragioni del coinvolgimento dell'imputata nella condotta truffaldina. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, oggetto della contestazione di responsabilità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito mediante una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa ricostruzione storica dei fatti, salvo che si deducano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La doglianza di travisamento del fatto non può tradursi in una sostanziale sovrapposizione della lettura difensiva delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata espone in modo coerente e logicamente corretto le ragioni della responsabilità, il ricorso che mira solo a contestare l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.