Cassazione Penale, Ordinanza n. 03952/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta di truffa in concorso. L'unico motivo deduceva la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., lamentando un travisamento del fatto da parte dei giudici di merito e contestando la ricostruzione storica dei fatti, nonché la rilevanza e l'attendibilità delle prove valorizzate nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, con adeguata esposizione delle ragioni del coinvolgimento dell'imputata nella condotta truffaldina. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice della truffa, oggetto della contestazione di responsabilità
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito mediante una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa ricostruzione storica dei fatti, salvo che si deducano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La doglianza di travisamento del fatto non può tradursi in una sostanziale sovrapposizione della lettura difensiva delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo coerente e logicamente corretto le ragioni della responsabilità, il ricorso che mira solo a contestare l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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