Sentenza del 24/06/2016 n. 13148 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Benefici fiscali "prima casa" - Omesso trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall'acquisto - Forza maggiore - Applicabilità - Lavori di ristrutturazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva revocato le agevolazioni prima casa perché G.C. non aveva trasferito la residenza nel Comune di Modena entro 18 mesi dall'acquisto. La contribuente sosteneva che il trasferimento tempestivo fosse stato impedito da forza maggiore: l'immobile, inizialmente ritenuto ristrutturabile, avrebbe richiesto demolizione e ricostruzione, lavori non ultimati in tempo per cause indipendenti dalla sua volontà. Contestava quindi il diniego dell'esimente e sosteneva inoltre che il termine dovesse decorrere dall'ultimazione dei lavori.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la revoca delle agevolazioni, con correzione e integrazione della motivazione della CTR ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Precisa che la forza maggiore può in linea generale giustificare il mancato trasferimento tempestivo della residenza, purché dipenda da fatti sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili al contribuente; tuttavia, nel caso concreto, la mancata ultimazione della ristrutturazione o ricostruzione non è rilevante, perché la norma richiede di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, non di abitare l'immobile stesso. Il primo motivo è dunque infondato; il secondo è assorbito. Spese di tutti i gradi integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, lettere a) e c), Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione è peraltro di favore, perchè permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nei caso In cui per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata.
Il requisito consiste nell'avere la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile oppure trasferirvela entro 18 mesi dall'acquisto. Non è necessario abitare nell'immobile entro quel termine: la sua inagibilità o l'incompiutezza dei lavori, da sole, non escludono che si possa trasferire la residenza nel Comune.
La Cassazione può correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, quando il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.
La Corte esclude che la forza maggiore sia un istituto limitato alle obbligazioni: il principio per cui non è esigibile un comportamento divenuto impossibile senza colpa può operare anche al di fuori del diritto delle obbligazioni.
La norma è richiamata come esempio di disciplina della forza maggiore nel diritto delle obbligazioni; la Corte precisa che l'istituto non è confinato a tale ambito.
E' dall'ordinamento in effetti ricavabile una generale regola per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto.
La Corte richiama le disposizioni sulla prova dello stato delle persone per sostenere l'esistenza di un principio generale: non può pretendersi una condotta divenuta impossibile senza colpa dell'interessato.
La Corte chiarisce che il termine di 18 mesi per trasferire la residenza non è un termine di decadenza per esercitare il diritto all'agevolazione: è una condizione costitutiva del beneficio. Perciò il divieto di proroga dei termini di decadenza non risolve la questione della forza maggiore.
Massime di principio
- Per conservare il beneficio prima casa, il requisito dei 18 mesi riguarda il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile, non il trasferimento nell'immobile né la sua effettiva abitabilità.
- La forza maggiore può giustificare il mancato trasferimento tempestivo anche in materia di agevolazioni tributarie, pur non trattandosi di un'obbligazione in senso stretto; deve però derivare da un evento sopravvenuto, imprevedibile e non imputabile, neppure per colpa, al contribuente.
- Lavori di ristrutturazione o ricostruzione non ultimati e impossibilità di abitare la casa non bastano, di per sé, a integrare la forza maggiore se il contribuente avrebbe potuto trasferire la residenza nel Comune.
- Possono invece assumere rilievo impedimenti esterni che rendano oggettivamente impossibile il trasferimento nel Comune, come l'assenza di alloggi agibili dovuta a un terremoto, purché circostanze e nesso causale siano dimostrati.
- Il termine di 18 mesi è un elemento costitutivo della fattispecie agevolativa, non un termine di decadenza per esercitare il diritto; l'eventuale forza maggiore rileva quindi come impossibilità non imputabile di realizzare il requisito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13107 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13109 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13113 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13119 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13132 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 giu 2016Sentenza del 24/06/2016 n. 13133 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →