Cassazione Penale, Sentenza n. 11770/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per carenza totale di motivazione riguardo al quarto motivo di appello che contestava l'eccessiva onerosità della pena e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti/non applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ossia critica della valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito elementi sufficienti (anche se non espressi in termini puntuali per ogni singola censura) nella complessiva struttura argomentativa, collegando la valutazione sulla pena al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis; ha quindi confermato la congruità della quantificazione della pena. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente risposto alle critiche sull'affermazione di responsabilità e che la Cassazione non possa sovrapporre una diversa valutazione dei fatti ai giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Resta confermata la condanna di primo grado (pena di 1 mese di arresto e 200 euro di ammenda, pronunziata dal Tribunale di Ravenna il 10/02/2022, per il reato di cui all'art. 681 c.p.).
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Cassazione non ha messo in discussione la qualificazione del fatto.
Riferito dall'impugnante in relazione all'onere motivazionale; la Corte ha inteso che l'assenza di una risposta espressa a una specifica deduzione non è censurabile quando il rigetto risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma processuale richiamata a giustificazione dell'esame delle censure d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia stata idonea a trattare le critiche sollevate.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato e negato l'applicazione delle attenuanti generiche rilevando motivi ostativi alla loro concessione.
Norma sulla particolare tenuità del fatto e relativa esclusione della punibilità; la Corte d'appello ha negato l'applicazione di questa causa di non punibilità e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione che giustificava tale diniego.
Principio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato gli elementi pertinenti nella determinazione della pena.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la quantificazione effettuata fosse coerente con la gravità del reato e con i criteri di legge.
Limiti del controllo in Cassazione sulle questioni di fatto e di motivazione: la Corte ricorda che il sindacato di legittimità si esercita verificando se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, li abbiano interpretati correttamente e abbiano motivato adeguatamente le scelte, senza poter riformulare una diversa valutazione probatoria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non annulla una decisione solo perché non risponde testualmente a ogni specifica censura: è sufficiente che il rigetto derivi in modo chiaro dalla struttura complessiva della motivazione.
- Quando si impugna la determinazione della pena, occorre dimostrare che i giudici non hanno considerato elementi rilevanti o che la motivazione è assente o contraddittoria; una valutazione difforme ma argomentata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le censure sulla valutazione della prova richiedono di evidenziare vizi nel processo logico-argomentativo del giudice (contraddizioni, omissioni significative, illogicità manifeste); la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti è inammissibile in Cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o della particolare tenuità del fatto è necessario fornire elementi concreti e motivare la loro incidenza; il mancato riconoscimento, se adeguatamente motivato, è difficilmente riformabile in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a dimostrare la violazione di regole di diritto o un vizio manifesto nella motivazione, non limitarsi a una diversa interpretazione probatoria.
Testo integrale
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