Cassazione Penale, Sentenza n. 09110/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello era stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (nella versione vigente ratione temporis prima dell'abrogazione), per mancata elezione o dichiarazione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto che la elezione di domicilio era stata già effettuata in sede di convalida dell'arresto, ritualmente accettata dal difensore e già utilizzata per la notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello; ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024) secondo cui l'onere può essere assolto anche con un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/eletto di domicilio presente nel fascicolo processuale, purché immediatamente individuabile e inequivoco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha applicato il principio tempus regit actum stabilendo che l'art. 581, comma 1-ter, abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 (efficace dal 25 agosto 2024), continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024. Ha precisato che la dichiarazione/elezione di domicilio non deve necessariamente essere materialmente allegata all'atto di impugnazione: è sufficiente un richiamo chiaro, specifico e inequivoco a una precedente dichiarazione presente nel fascicolo, se ciò consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Poiché nel caso concreto tale requisito era soddisfatto e la notifica era effettivamente avvenuta, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova per la celebrazione del giudizio di impugnazione (ordinanza annullata con rinvio).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
disposizione previgente che prescriveva l'obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione, a pena di inammissibilità
L'onere poteva essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/eletto di domicilio presente nel fascicolo processuale, purché il richiamo fosse chiaro, specifico, inequivoco e permettesse l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; non era necessario l'allegazione materiale se il requisito di identificabilità era soddisfatto
ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. a decorrere dal 25 agosto 2024
L'abrogazione non opera retroattivamente: in ossequio al principio tempus regit actum, la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (dep. 2025), Rv. 287855
decisione citata nella motivazione che ammette il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/eletto di domicilio presente nel fascicolo processuale
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio possa essere assolto con un richiamo adeguatamente specifico alla dichiarazione precedente, purché consenta l'immediata e inequivoca indicazione del luogo per la notificazione
Massime di principio
- Il principio tempus regit actum fa sì che norme processuali abrogate si applichino alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione
- Quando la legge prevede a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio, tale onere può essere assolto anche mediante un richiamo chiaro, specifico e inequivoco a una precedente dichiarazione presente nel fascicolo, senza necessità di allegazione materiale
- Il requisito essenziale non è la forma materiale dell'allegazione, ma l'effettiva possibilità di individuare subito il luogo per la notificazione, in modo da assicurare celerità e certezza procedimentale
- Se la notificazione al domicilio richiamato è effettivamente avvenuta e la finalità della norma (la corretta citazione dell'imputato) risulta soddisfatta, il vizio formale può non comportare l'inammissibilità dell'impugnazione
- Per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe o allegare la dichiarazione/eletto di domicilio all'atto d'impugnazione o inserire un richiamo esplicito e preciso alla precedente dichiarazione indicando dove si trova nel fascicolo processuale
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