Cassazione Penale, Sentenza n. 14301/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 30/10/2020 che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. (truffa). Il difensore deduceva: nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio per difetti formali (contraddizione sulle date di notifica, mancanza della relata che attesti i due tentativi di consegna ex art.157 c.p.p., assenza delle formalità previste dall'art.8, co.2, L. n.892/90); mancata verifica della conoscenza del procedimento nonostante la presenza di difensore d'ufficio (artt.420‑bis e quater c.p.p.); chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza formale revoca del teste della difesa e omissione di valutazione sull'incidenza della prova richiesta in rinnovazione; insufficiente istruttoria sull'effettivo uso del veicolo contestato (proprietà ritenuta erroneamente sufficiente); rigetto della richiesta di applicazione dell'art.131‑bis c.p. senza valutazione della condotta concreta, dell'assenza di danno all'assicurazione e della non abitualità; mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli; rigetto della richiesta di esenzione o riduzione della provvisionale richiesta per la sospensione condizionale della pena senza accertamento delle condizioni economiche dell'imputato e senza motivazione sulla quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.152 c.p., in quanto in data 3 marzo 2022 è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione (documentata). Per effetto dell'annullamento la sentenza di condanna è stata disposta come annullata senza rinvio. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art.340, quarto comma, c.p.p. La Corte non ha affrontato nel merito le questioni processuali sollevate poiché il reato si è estinto.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato (truffa). È la fattispecie oggetto del procedimento ma la Cassazione ha annullato la sentenza per estinzione del reato senza decidere sulla responsabilità sostanziale.
Norma richiamata dalla difesa per contestare la correttezza della notifica (due tentativi di accesso). La difesa ha lamentato l'assenza della relata attestante i tentativi; la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per l'estinzione del reato.
art. 8, comma 2, legge n.892/90
Norma relativa alle formalità nell'avviso di ricevimento; invocata dalla difesa per viziare la notifica. Anche questa censura non è stata valutata nel merito a causa dell'estinzione del reato.
artt. 420‑bis e 420‑quater cod.proc.pen.
Norme concernenti i diritti del difensore e le comunicazioni processuali; richiamate per sostenere l'obbligo dell'autorità di verificare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato assistito d'ufficio. La Cassazione non si è pronunciata sul punto, avendo dichiarato estinto il reato.
Norma invocata per l'applicazione di una misura di politica penale (beneficio/attenuazione); la difesa denunciava mancata valutazione della condotta concreta e delle circostanze come l'assenza di danno e la non abitualità. La Corte suprema non ha deciso sul merito della richiesta per effetto dell'estinzione.
Norma applicata dalla Cassazione per dichiarare estinto il reato a seguito di remissione di querela con accettazione intervenuta prima della decisione definitiva; ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 340, quarto comma, cod.proc.pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese siano a carico dell'imputato in base a tale disposizione.
Massime di principio
- La remissione di querela accettata dal querelante estingue il reato (art.152 c.p.) e, se intervenuta prima della pronuncia definitiva, comporta l'annullamento della sentenza senza necessità di decisione sulle questioni di merito.
- Quando il processo si estingue per remissione di querela, le censure processuali sollevate dalla difesa (nullità di notifiche, vizi formali, omissioni istruttorie) possono rimanere non valutate nel merito.
- Per contestare validamente una notifica, la difesa deve documentare specifiche violazioni delle formalità (relata che attesti i tentativi di consegna ex art.157 c.p.p., corretta tenuta dell'avviso di ricevimento e delle formalità previste da norme speciali come la L.892/90).
- La qualifica di proprietario del veicolo non costituisce di per sé prova dell'uso del veicolo per la condotta contestata: il giudice deve verificare elementi probatori idonei a collegare l'uso del veicolo all'imputato.
- La chiusura del dibattimento e le decisioni su prove e richieste di rinnovazione richiedono motivazione: se una difesa segnala la mancata escussione di un teste rilevante, il giudice d'appello deve valutare se l'omissione abbia potuto incidere sull'esito e motivare il rigetto.
- Per l'applicazione di benefici o misure alternative (es. art.131‑bis c.p., concessione di attenuanti generiche, sospensione condizionale), il giudice deve svolgere un vaglio concreto sulla condotta personale, sulla abitualità e sul danno effettivamente subito dalla parte offesa; la semplice enunciazione non è sufficiente.
- La concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale richiede che il giudice accerti le condizioni economiche dell'imputato e motivi la quantificazione della provvisionale; in mancanza la decisione può essere censurata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →