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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14301/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 30/10/2020 che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. (truffa). Il difensore deduceva: nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio per difetti formali (contraddizione sulle date di notifica, mancanza della relata che attesti i due tentativi di consegna ex art.157 c.p.p., assenza delle formalità previste dall'art.8, co.2, L. n.892/90); mancata verifica della conoscenza del procedimento nonostante la presenza di difensore d'ufficio (artt.420‑bis e quater c.p.p.); chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza formale revoca del teste della difesa e omissione di valutazione sull'incidenza della prova richiesta in rinnovazione; insufficiente istruttoria sull'effettivo uso del veicolo contestato (proprietà ritenuta erroneamente sufficiente); rigetto della richiesta di applicazione dell'art.131‑bis c.p. senza valutazione della condotta concreta, dell'assenza di danno all'assicurazione e della non abitualità; mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli; rigetto della richiesta di esenzione o riduzione della provvisionale richiesta per la sospensione condizionale della pena senza accertamento delle condizioni economiche dell'imputato e senza motivazione sulla quantificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.152 c.p., in quanto in data 3 marzo 2022 è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione (documentata). Per effetto dell'annullamento la sentenza di condanna è stata disposta come annullata senza rinvio. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art.340, quarto comma, c.p.p. La Corte non ha affrontato nel merito le questioni processuali sollevate poiché il reato si è estinto.

Norme richiamate

  • art. 642 cod.pen.

    Norma che definisce il reato contestato (truffa). È la fattispecie oggetto del procedimento ma la Cassazione ha annullato la sentenza per estinzione del reato senza decidere sulla responsabilità sostanziale.

  • art. 157 cod.proc.pen.

    Norma richiamata dalla difesa per contestare la correttezza della notifica (due tentativi di accesso). La difesa ha lamentato l'assenza della relata attestante i tentativi; la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per l'estinzione del reato.

  • art. 8, comma 2, legge n.892/90

    Norma relativa alle formalità nell'avviso di ricevimento; invocata dalla difesa per viziare la notifica. Anche questa censura non è stata valutata nel merito a causa dell'estinzione del reato.

  • artt. 420‑bis e 420‑quater cod.proc.pen.

    Norme concernenti i diritti del difensore e le comunicazioni processuali; richiamate per sostenere l'obbligo dell'autorità di verificare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato assistito d'ufficio. La Cassazione non si è pronunciata sul punto, avendo dichiarato estinto il reato.

  • art. 131‑bis cod.pen.

    Norma invocata per l'applicazione di una misura di politica penale (beneficio/attenuazione); la difesa denunciava mancata valutazione della condotta concreta e delle circostanze come l'assenza di danno e la non abitualità. La Corte suprema non ha deciso sul merito della richiesta per effetto dell'estinzione.

  • art. 152 cod.pen.

    Norma applicata dalla Cassazione per dichiarare estinto il reato a seguito di remissione di querela con accettazione intervenuta prima della decisione definitiva; ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 340, quarto comma, cod.proc.pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali: la Corte ha disposto che le spese siano a carico dell'imputato in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • La remissione di querela accettata dal querelante estingue il reato (art.152 c.p.) e, se intervenuta prima della pronuncia definitiva, comporta l'annullamento della sentenza senza necessità di decisione sulle questioni di merito.
  • Quando il processo si estingue per remissione di querela, le censure processuali sollevate dalla difesa (nullità di notifiche, vizi formali, omissioni istruttorie) possono rimanere non valutate nel merito.
  • Per contestare validamente una notifica, la difesa deve documentare specifiche violazioni delle formalità (relata che attesti i tentativi di consegna ex art.157 c.p.p., corretta tenuta dell'avviso di ricevimento e delle formalità previste da norme speciali come la L.892/90).
  • La qualifica di proprietario del veicolo non costituisce di per sé prova dell'uso del veicolo per la condotta contestata: il giudice deve verificare elementi probatori idonei a collegare l'uso del veicolo all'imputato.
  • La chiusura del dibattimento e le decisioni su prove e richieste di rinnovazione richiedono motivazione: se una difesa segnala la mancata escussione di un teste rilevante, il giudice d'appello deve valutare se l'omissione abbia potuto incidere sull'esito e motivare il rigetto.
  • Per l'applicazione di benefici o misure alternative (es. art.131‑bis c.p., concessione di attenuanti generiche, sospensione condizionale), il giudice deve svolgere un vaglio concreto sulla condotta personale, sulla abitualità e sul danno effettivamente subito dalla parte offesa; la semplice enunciazione non è sufficiente.
  • La concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale richiede che il giudice accerti le condizioni economiche dell'imputato e motivi la quantificazione della provvisionale; in mancanza la decisione può essere censurata.

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