Cassazione Penale, Ordinanza n. 02965/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per il reato fallimentare contestato. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato la prova, in particolare la testimonianza, e avrebbe omesso di valutare un documento asseritamente rilevante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato avviso circa la possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto informarlo della possibilità di chiedere una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, oltre a rilevare che la censura sul documento era non autosufficiente e priva di specifica indicazione del preteso travisamento. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva e l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non determina nullità della sentenza quando sia implicita la valutazione di insussistenza dei presupposti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 223, comma 1, legge fall.
Norme poste a base della condanna per reato fallimentare; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto che esse costituiscono il titolo del capo di condanna confermato in parte in appello.
Norma evocata dal ricorrente in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ritiene manifestamente infondato il motivo fondato sul suo omesso richiamo da parte del giudice di merito.
l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza
L'avviso sulla possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive non è dovuto in ogni caso; la sua omissione non determina nullità quando il giudice abbia implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per la misura sostitutiva.
Cassa delle ammende
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, mediante condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle prove, salvo che il ricorrente individui specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dal giudice di merito.
- La censura di travisamento della prova deve essere specifica e autosufficiente: è necessario indicare con precisione quale atto o documento sia stato omesso o frainteso e per quale ragione esso sarebbe decisivo, non essendo sufficiente un generico richiamo a fonti probatorie non esaminate.
- Il giudice non è tenuto a prospettare in ogni caso all'imputato la possibilità di ottenere una pena sostitutiva; l'omesso avviso circa l'accesso alle sanzioni sostitutive non comporta nullità della sentenza quando dal contesto risulti una implicita valutazione di insussistenza dei relativi presupposti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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