Ordinanza n. 2559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 01020/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 1020/2025, resa nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una precedente sentenza passata in giudicato
Esito
La controversia
L'appello riguarda la sentenza di ottemperanza successiva alla sentenza del TAR Lazio n. 620/2024, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il diniego opposto all'istanza della società privata per violazione delle garanzie partecipative. Il provvedimento amministrativo aveva infatti fondato il diniego su una ragione diversa da quella indicata nel preavviso di rigetto, ossia sull'esistenza di un altro passo carrabile al chilometro 117,630, senza consentire alla società di interloquire su tale elemento. Nel successivo procedimento amministrativo l'Amministrazione ha misurato la distanza tra il passo richiesto e quello già autorizzato, ritenendo applicabile l'art. 45, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada. La società ha contestato il risultato della misurazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudicato non sembra coprire la specifica distanza tra i due passi carrabili, trattandosi di questione emersa nel prosieguo del procedimento amministrativo successivo alla sentenza da ottemperare.
La decisione
Il Consiglio di Stato, non definitivamente pronunciando sull'appello, ha disposto una verificazione istruttoria ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, la distanza tra il passo carrabile richiesto dalla società privata, indicato al chilometro 117+548 sul lato destro, e quello già autorizzato al chilometro 117+630, attualmente indicato dall'Amministrazione al chilometro 117+618, sul lato destro. La distanza dovrà essere misurata secondo il criterio previsto dall'art. 45, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada, ossia tra gli assi degli accessi consecutivi. L'incarico è stato affidato al Comune di Latina, Servizio edilizia privata, con facoltà di subdelega. Il verificatore dovrà avvisare le parti dell'inizio delle operazioni, consentire la partecipazione di eventuali tecnici di parte, redigere verbale, depositare una bozza di relazione, raccogliere le osservazioni delle parti e depositare infine la relazione conclusiva, corredata anche da una breve descrizione dello stato dei luoghi. Il termine per le operazioni di misurazione è di cinquanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; sono previsti ulteriori termini per osservazioni e relazione finale. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 2 luglio 2026. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sull'appello né sull'esito dell'ottemperanza.
Norme richiamate
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare, con modalità partecipate e mediante un soggetto verificatore, fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 45, comma 3, regolamento di esecuzione del codice della strada
È il parametro tecnico richiamato dall'Amministrazione e dal giudice per misurare la distanza tra accessi consecutivi, da determinarsi tra i rispettivi assi.
Massime di principio
- Quando il giudicato amministrativo ha annullato un diniego per violazione delle garanzie partecipative, senza definire nel merito un distinto elemento tecnico emerso nel successivo procedimento, tale elemento non può ritenersi necessariamente coperto dal giudicato e può essere oggetto di nuova istruttoria amministrativa e di successivo accertamento giudiziale.
- La verificazione può essere disposta quando la decisione dipende dalla misurazione di una distanza contestata tra le parti; l'accertamento deve svolgersi in contraddittorio, con possibilità di partecipazione dei tecnici di parte e di formulazione di osservazioni sulla bozza di relazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento dell'esatta portata del giudicato e dei fatti tecnici rilevanti per verificare la corretta riedizione del potere può richiedere un'apposita istruttoria, senza che la relativa ordinanza comporti una decisione definitiva sull'appello.
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