Cassazione Civile, Ordinanza n. 28435/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una transazione del 21 novembre 2011 tra un segretario comunale e il Comune, con la quale, dopo una compensazione tra crediti vantati dal lavoratore per arretrati contrattuali, indennità di risultato e contributi volontari, veniva pattuita la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite durante il rapporto. Il lavoratore ha sostenuto che l'accordo fosse invalido o inefficace perché relativo a diritti inderogabili e perché formulato in modo generico e con errata individuazione delle voci e degli importi; ha inoltre chiesto il riconoscimento di ulteriori differenze retributive per il periodo successivo, nonché il versamento dei contributi sulle somme rivendicate, la riliquidazione del trattamento pensionistico e del TFS. In cassazione ha articolato otto motivi, deducendo principalmente: nullità/invalidità della transazione ex artt. 2113, 1418, 1325, 2077, 2099 c.c. e CCNL applicabile; annullabilità per errore ex art. 1969 c.c. e/o 1429 c.c.; omissione di rettifica degli importi; violazione delle clausole contrattuali collettive sulla retribuzione di posizione e di risultato; violazione degli artt. 2041, 2697 e 116 c.p.c. per compensazione e prova; violazione dell'art. 1988 c.c. per il riconoscimento dei crediti; e, infine, violazione delle norme contributive (artt. 2115-2116 c.c. e L. n. 1338/1962) per il mancato versamento dei contributi sulle somme asseritamente dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito ha erroneamente sovrapposto la disciplina della nullità delle transazioni su diritti futuri con quella dell'impugnazione delle transazioni non concluse in sede protetta, applicabile anche a diritti già sorti. Ha chiarito che l'art. 2113 c.c. tutela il lavoratore anche rispetto a posizioni regolate da norme inderogabili e che, se la disposizione transattiva riguarda diritti già maturati, l'atto è annullabile ex art. 2113 c.c., mentre se dispone preventivamente di diritti non ancora sorti o maturati può incorrere in nullità. Esaminando il testo della transazione, la Corte ha rilevato che il lavoratore vi aveva rinunciato, tramite compensazione, anche a emolumenti non ancora maturati e non meramente accessori, inclusa la remunerazione-base: per tale ragione la Corte territoriale aveva fatto un governo non corretto dell'art. 2113 c.c. Il primo motivo è stato quindi accolto; i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo sono stati dichiarati assorbiti; il sesto è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava un nuovo accertamento di fatto sulla spettanza della retribuzione di risultato e sulla valutazione positiva dell'ente; il settimo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa interpretazione dell'atto transattivo, non consentita in cassazione nei limiti denunciati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'atto transattivo
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente in relazione all'inderogabilità delle disposizioni collettive
richiamato dal ricorrente per la natura retributiva delle voci controverse
la Corte ne ha ribadito la funzione di tutela del lavoratore contro rinunce e transazioni su diritti derivanti da norme inderogabili; per i diritti già maturati l'atto è annullabile, mentre la preventiva disposizione di diritti non ancora sorti può determinare nullità
art. 37 CCNL 16 maggio 2001
richiamato dal ricorrente quale base delle voci retributive ritenute inderogabili
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della retribuzione
invocato dal ricorrente per sostenere l'annullabilità della transazione per errore sulla res controversa
invocato dal ricorrente per errore essenziale nell'atto transattivo
richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione dell'accordo e la mancata rettifica delle somme
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla rettifica dell'errore
richiamato dal ricorrente in relazione alle somme ritenute indebitamente percepite
art. 41 CCNL 16/05/2001
richiamato dal ricorrente sulla retribuzione di posizione
art. 42 CCNL 16/05/2001
richiamato dal ricorrente sulla retribuzione di risultato
invocato per sostenere l'ingiustificato arricchimento del Comune per effetto della compensazione
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla contrattazione integrativa e sui presupposti economici
invocato per contestare la valutazione delle prove documentali
invocato per valorizzare atti di riconoscimento del credito da parte del Comune
richiamati per affermare l'obbligo contributivo sulle somme riconosciute
richiamato in relazione al versamento dei contributi e ai riflessi previdenziali
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale in Cassazione richiamate in apertura
base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure ex n. 5 per il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibili le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- In materia di rapporti di lavoro, l'art. 2113 c.c. non si limita a sanzionare le rinunce e transazioni su diritti strettamente retributivi già maturati, ma protegge il lavoratore anche quando l'atto dispositivamente incide su posizioni disciplinate da norme inderogabili, salvo diversa previsione espressa.
- La distinzione decisiva è tra diritti già sorti o maturati e diritti ancora non sorti: nel primo caso il negozio dispositvo stipulato fuori sede protetta è, in linea di principio, annullabile; nel secondo caso, la preventiva rinuncia o transazione può essere nulla perché altera in anticipo l'assetto legale o contrattuale del rapporto.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
- Le doglianze che mirano a ottenere un nuovo accertamento di fatto, specie sulla spettanza di emolumenti o sulla valutazione di elementi documentali, sono inammissibili in cassazione.
- Quando il giudizio di appello è soggetto alla disciplina dell'art. 348-ter c.p.c., le censure motivate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se non viene dimostrato che la decisione di appello si sia fondata su ragioni di fatto diverse da quelle della sentenza di primo grado.
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