Cassazione Civile, Ordinanza n. 15388/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rigettando gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori avevano ottenuto nei gradi di merito la declaratoria di illegittimità del termine apposto a contratti di lavoro stipulati con decorrenza dal 3 maggio 2004 con un consorzio di bonifica siciliano, con conseguente conversione dei rapporti a tempo indeterminato e condanna dell’ente al pagamento dell’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la disciplina di diritto comune sui contratti a termine, aveva escluso la decadenza e aveva affermato che, nel periodo rilevante, la normativa regionale non imponeva il concorso per gli enti pubblici economici, sicché la conversione non era preclusa; aveva inoltre ritenuto non provata dall’ente l’adibizione ad attività straordinarie o stagionali. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della normativa regionale siciliana e dell’art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica l’assunzione stabile richiedesse concorso o prova pubblica selettiva e che quindi fosse impossibile la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; (2) violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001 e del c.c.n.l. applicabile, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina transitoria e che il contratto del 20 ottobre 2000 fosse legittimo; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’adibizione dei lavoratori a mansioni di operaio avventizio e a lavori stagionali; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, deducendo di avere documentato le ragioni giustificatrici delle assunzioni con contratto e delibera autorizzativa; (5) erroneità della condanna al risarcimento ex art. 32 l. n. 183 del 2010, per la pretesa legittimità del termine e per l’assenza di danno, essendo state comunque corrisposte le retribuzioni.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981
richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di concorso o prova selettiva nelle assunzioni dei consorzi di bonifica
artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958
richiamati per sostenere il necessario previo espletamento di procedure selettive per le assunzioni
art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991
richiamato dal ricorrente a fondamento del divieto di trasformazione automatica dei rapporti
art. 97 Cost.
invocato come parametro che impone l’accesso al pubblico impiego mediante concorso o selezione pubblica
richiamato per l’indennità sostitutiva/connessa alla conversione del contratto a termine illegittimo, ritenuta dovuta in base al solo accertamento dell’illegittimità del termine
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
la Corte precisa che l’ultrattività transitoria delle clausole collettive riguarda le clausole che legittimano il ricorso al termine; non possono essere prorogati contratti con termine illegittimo
art. 2 c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva che avrebbe consentito assunzioni a termine
art. 121 c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
richiamato dal ricorrente quale disciplina collettiva applicabile ratione temporis
richiamato nel vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso
richiamato nel vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenziale in tema di consorzi di bonifica
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito
la censura del ricorrente è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile per effetto dell’accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale richiamata dalla Corte consente solo assunzioni a tempo determinato in ipotesi circoscritte; non è consentita la conversione giudiziale dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato quando la legislazione regionale impedisce nuove assunzioni stabili senza concorso o procedura selettiva.
- L’ultrattività delle clausole collettive prevista dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 368 del 2001 opera solo per clausole che legittimano il ricorso al lavoro a termine; non può sanare contratti individuali con termine originariamente illegittimo.
- In cassazione non è ammissibile dedurre come omesso esame o violazione dell’art. 115 c.p.c. una richiesta di nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio, quando la Corte territoriale abbia già motivato sull’assenza di prova delle ragioni giustificatrici del termine.
- L’indennità prevista dall’art. 32 l. n. 183 del 2010 è dovuta una volta accertata l’illegittimità del termine, senza che occorra la prova concreta di un danno ulteriore e indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle retribuzioni durante il rapporto.
- Quando la decisione di merito è errata solo in punto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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