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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46303/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per genericità il suo appello avverso l'ordinanza del GIP del 4 maggio 2022, la quale aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a Meli per il reato di estorsione con aggravante. Nel ricorso per cassazione Meli deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'appello aveva evidenziato mutamenti rilevanti: il decorso del tempo dall'esecuzione della misura e dall'ultima valutazione del riesame (oltre un anno), e il ridimensionamento dell'originario quadro probatorio per effetto della sentenza di primo grado che avrebbe escluso alcune aggravanti (presunto venir meno dei contatti con ambienti mafiosi), circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato il dato fondamentale richiesto per rimettere in discussione la misura cautelare: il quadro accusatorio non era mutato in modo da incidere sulle esigenze cautelari, poiché la contestazione per cui Meli era stato condannato contemplava ancora l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., anche sotto il profilo del "metodo mafioso", con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., idonea a giustificare la persistenza della gravità del fatto e delle esigenze cautelari. Perciò il giudizio di genericità dell'appello espresso dal Tribunale è stato ritenuto corretto e privo di vizi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1. cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la contestazione e la condanna comprendessero ancora l'aggravante collegata alla agevolazione mafiosa e al metodo mafioso, elemento decisivo per valutare la gravità del fatto e la persistenza delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicazione della presunzione prevista da tale norma (relativa alla configurazione di specifiche esigenze cautelari) per giustificare la decisione di merito sulla gravità del fatto e l'assenza di ridimensionamento delle esigenze cautelari

  • art. 628, comma 3 (citato nel testo)

    art. 628, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel testo è richiamata l'esclusione di una aggravante in sede di primo grado; la Corte non ha ritenuto che tale esclusione fosse sufficiente a modificare il quadro cautelare complessivo, atteso il permanere dell'aggravante 416-bis.1

  • art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per adempimenti amministrativi a seguito del provvedimento di rigetto

Massime di principio

  • Un'appello contro una misura cautelare può essere dichiarato inammissibile per genericità se non indica con precisione i fatti o gli elementi di diritto che giustificano la revoca o la modifica della misura.
  • Il semplice decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari: occorre indicare fatti nuovi o una concreta variazione del quadro probatorio o di pericolosità del soggetto.
  • La permanenza di aggravanti legate alla criminalità organizzata (es. aggravante di cui all'art. 416-bis o al "metodo mafioso") può far ritenere non arretrate le esigenze cautelari, anche quando altre contestazioni o aggravanti siano state escluse in sede di giudizio.
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale documentare espressamente in che modo le statuizioni successive (esiti di giudizio, esclusioni di aggravanti, nuove acquisizioni probatorie) incidono sulla valutazione della pericolosità e sulle esigenze di tutela; omissioni o generalità espongono al rigetto per inammissibilità.
  • In sede di controllo di legittimità la Corte verifica anche la sussistenza dei presupposti formali dell'impugnazione (specificità e concretezza delle doglianze), oltre agli aspetti sostanziali; pertanto è consigliabile articolare l'appello con richiami puntuali a provvedimenti e prove che giustifichino la richiesta di revoca della misura.

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