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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21038/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società fornitrice di prodotti energetici otteneva decreto ingiuntivo per il residuo prezzo di somministrazioni non pagate. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo di avere già pagato integralmente quanto richiesto e di vantare, a propria volta, un credito per pagamenti eccedenti il dovuto, formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale revocava il decreto ma condannava comunque l’opponente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, respingendo il resto. La Corte d’appello rigettava l’appello dell’opponente. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sul primo motivo di appello, perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura relativa al mancato rilievo della non contestazione dell’incasso, da parte della controparte, di 38 bonifici di pagamento; 2) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale e sulla c.t.u., sostenendo che i 38 bonifici erano stati tempestivamente prodotti all’udienza e poi esaminati dal consulente tecnico; 3) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d’ufficio, per mancato deposito della prima relazione del consulente che menzionava quei bonifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la sentenza impugnata aveva affermato che non vi era prova della tempestiva produzione dei 38 bonifici e il ricorso non si confrontava specificamente con tale accertamento, omettendo anche la necessaria riproduzione del contenuto del verbale di udienza e dei documenti invocati. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché, una volta esclusi quei bonifici dal materiale istruttorio legittimamente acquisito, la Corte d’appello aveva implicitamente disatteso la censura basata sulla loro non contestazione, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché l’eventuale nullità relativa della c.t.u. per irregolarità formali doveva essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; il ricorso non indicava quando tale eccezione fosse stata sollevata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione contiene una motivazione incompatibile con la tesi dedotta, implicandone il rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa va eccepita nella prima udienza o nella prima difesa successiva al fatto o all’atto viziato, altrimenti è sanata.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito dell’elaborato del consulente tecnico d’ufficio.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 195 c.p.c. in tema di attività del consulente tecnico.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare la modalità di produzione documentale.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare la modalità di produzione documentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato per il saggio degli interessi dovuti sulle somme oggetto della condanna.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, pur non affrontando espressamente il motivo, adotta una motivazione incompatibile con la tesi prospettata, così determinandone il rigetto implicito.
  • Nel giudizio di cassazione le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce nel ricorso il contenuto essenziale degli atti rilevanti e non ne indica con precisione localizzazione e collocazione processuale, in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • La deduzione di una nullità relativa del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito, nella prima difesa utile dopo il deposito dell’elaborato, altrimenti la questione è nuova e non può essere esaminata in cassazione.
  • La non contestazione può operare solo rispetto a fatti e documenti ritualmente introdotti nel processo; non può sostenersi l’accettazione di documenti che il giudice di merito abbia escluso dal compendio istruttorio per mancata prova della loro tempestiva produzione.
  • Quando il ricorrente fonda la censura su un presupposto di fatto espressamente negato dalla sentenza impugnata, egli deve confrontarsi specificamente con quell’accertamento, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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