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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21815/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 con obbligo di soggiorno nel Comune di Aci Trezza e cauzione di Euro 2.000. Il difensore proponeva appello deducendo l'insussistenza della pericolosità sociale e della sua attualità e chiedeva la rideterminazione della misura in termini più favorevoli. Con motivi aggiunti chiedeva specificamente la modifica della prescrizione dell'obbligo di soggiorno dal Comune di Aci Trezza al Comune di Catania, fornendo documentazione a supporto (compresa documentazione della Questura). La Corte di Appello ha motivato su altri profili (precedenti relativi ai DASPO e pericolosità connessa all'attività 'ultras') ma non ha mai valutato né motivato in ordine alla richiesta, contenuta nei motivi aggiunti, di modificare il luogo per l'obbligo di soggiorno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: ha accertato la omissione assoluta di motivazione da parte della Corte di Appello rispetto alla specifica richiesta di modifica del luogo dell'obbligo di soggiorno avanzata con i motivi aggiunti. Perciò ha annullato il decreto impugnato limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame esclusivamente relativo all'obbligo di soggiorno. Gli altri profili trattati dalla Corte di Appello (conferma della pericolosità basata sui DASPO) non sono stati toccati dalla declaratoria di annullamento limitato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 159/2011, art. 10, comma 4

    Il richiamo stabilisce che, nelle contestazioni relative alle misure di prevenzione, si applicano le norme del codice di procedura penale in materia di ricorsi; quindi alle impugnazioni di misure di prevenzione si applicano le regole processuali previste per i ricorsi penali, con le conseguenze applicative indicate in sentenza.

  • Decreto Legislativo 159/2011, art. 4, lett. i)

    La Corte ha interpretato questa disposizione come autonoma fonte per valutare la pericolosità connessa a condotte da 'ultras' (es. DASPO), ritenendola indipendente dall'esistenza o risalenza di precedenti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 680

    Richiamato come norma che collega le impugnazioni in materia di misure di prevenzione alle disposizioni generali sulle impugnazioni nel codice di procedura penale.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Indica la disciplina sulla proposizione di motivi nuovi di impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma ai motivi aggiunti in materia di misure di prevenzione, con conseguente obbligo di valutazione da parte del giudice dell'appello.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, undicesimo comma

    Richiamata a titolo storico/normativo perché prevedeva analoghe disposizioni processuali relative ai ricorsi in materia di misure di prevenzione, ora richiamate dall'art. 10 D.Lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Quando la difesa propone motivi aggiunti (nuovi motivi di impugnazione), il giudice d'appello è tenuto ad esaminare e motivare espressamente anche quelle richieste; l'omissione integrale di valutazione su una deduzione difensiva potenzialmente decisiva costituisce vizio di motivazione valido per cassazione.
  • Alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione si applicano le norme del codice di procedura penale in tema di ricorsi (art. 680 c.p.p. e correlati), ivi comprese le regole sulla proposizione di motivi nuovi (art. 585 c.p.p., comma 4).
  • La motivazione del giudice deve confrontarsi con gli elementi posti dalla difesa che, se ritenuti decisivi, avrebbero potuto determinare diversa decisione; la mancanza di tale confronto è 'motivazione graficamente inesistente' e giustifica annullamento parziale e rinvio.
  • In caso di omissione su singoli profili (es. luogo dell'obbligo di soggiorno), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quei profili e disporre il rinvio alla corte di appello in diversa composizione per il solo nuovo esame di quanto omesso.
  • La presenza di provvedimenti amministrativi (es. DASPO) può essere valutata dal giudice come elemento autonono di pericolosità ai fini delle misure di prevenzione, ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di valutare le richieste difensive concrete e documentate.

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