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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07595/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la loro opposizione avverso il provvedimento del consigliere delegato, il quale aveva già respinto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'asserita irragionevole durata di un giudizio di opposizione a verbale del codice della strada. Il giudizio presupposto era durato oltre 12 anni e riguardava una sanzione amministrativa di euro 148,00, con sospensione della patente e decurtazione di punti. Con l'unico motivo i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il pregiudizio da irragionevole durata senza indicare elementi concreti idonei a qualificare il giudizio come di valore irrisorio; aggiungevano che il danno non patrimoniale dovesse presumersi in re ipsa, che il valore della lite non potesse essere ridotto alla sola sanzione pecuniaria, e che in un altro procedimento analogo era stato riconosciuto un indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, valorizzando l'irrisorietà della pretesa e del valore della causa, anche in relazione alle condizioni personali delle parti. È stato ritenuto decisivo che il giudizio presupposto avesse avuto ad oggetto una sanzione di importo esiguo, che la decurtazione punti e la sospensione della patente non fossero stati tali da escludere l'irrilevanza della posta in gioco, che gli interessati non avessero sollecitato la definizione del processo e che non avessero allegato o provato specifiche condizioni personali idonee a superare la presunzione. La Corte ha ribadito che, in materia di equa riparazione, il danno non patrimoniale non è automatico e può essere escluso da circostanze particolari; ha inoltre richiamato la nozione di irrisorietà elaborata anche dalla giurisprudenza CEDU, con riferimento ai casi di entità minima della pretesa. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte

    La presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata opera quando la pretesa o il valore del giudizio siano irrisori, anche considerando le condizioni personali della parte; la prova contraria grava sul richiedente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La Corte lo richiama come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e come riferimento interpretativo per la nozione di irrisorietà della pretesa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il motivo è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte precisa che l'apprezzamento di fatto del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo la formulazione riformata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 35, par. 3, lett. a), CEDU

    Richiamato per la nozione di abuso del ricorso individuale in presenza di pretese irrisorie o prive di reale incidenza sugli interessi del ricorrente.

  • art. 34 CEDU

    Richiamato nel passaggio sulla ricorribilità individuale e sull'abuso del ricorso quando la pretesa è di entità minima.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è conseguenza normale ma non automatica della violazione del termine ragionevole; può essere escluso se nel caso concreto emergono circostanze particolari idonee a escludere in fatto la sofferenza risarcibile.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista per le liti di valore o pretesa irrisoria opera quando la 'posta in gioco' è bagatellare, anche in rapporto alle condizioni personali della parte, e il richiedente deve fornire prova contraria specifica.
  • Nella valutazione dell'irrisorietà del valore della causa rilevano non solo l'importo monetario della sanzione o della pretesa, ma anche la concreta incidenza sostanziale e processuale della lite sulla posizione della parte.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito sulla ricostruzione fattuale, se la motivazione del decreto impugnato è coerente e non è dedotto un omesso esame di un fatto decisivo.
  • La mera allegazione della lunga durata del processo non basta a superare la presunzione di insussistenza del danno quando il giudizio presupposto abbia un contenuto economico minimo e non siano dedotte condizioni personali specifiche che rendano non irrisoria la posta in gioco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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