Cassazione Civile, Ordinanza n. 22975/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della regolarità della definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di lite in considerazione delle ragioni della definizione della controversia. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, allegando la domanda di definizione e la quietanza di versamento. Anche l'Agenzia ha depositato istanza attestante la regolarità della definizione agevolata richiesta dalla contribuente. La controversia non viene decisa nel merito perché le parti danno atto della definizione agevolata e chiedono la chiusura del processo.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite fiscale, se regolarmente richiesta e perfezionata, giustifica l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il richiamo serve come parametro per l'ulteriore importo eventualmente dovuto; nel caso concreto la Corte ne esclude l'applicazione.
Massime di principio
- La regolarità del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando entrambe le parti danno atto della definizione agevolata e della relativa regolarità, la Corte non decide sul merito e dichiara estinto il processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle modalità di chiusura della controversia.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, nel caso concreto, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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