Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10519/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta per transazione, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna decisione sui motivi di ricorso, né è stata liquidata alcuna spesa, poiché i creditori intimati non hanno svolto attività difensiva in cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia originava da una domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori di un soggetto debitore di una somma rilevante accertata da precedente sentenza. Il debitore aveva trasferito gratuitamente al figlio la propria partecipazione al capitale di una società in nome collettivo. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l’atto nei confronti dei creditori; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando il gravame degli appellanti. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nelle more è intervenuta transazione tra le parti, con conseguente rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base della declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo compiuto dal debitore in pregiudizio dei creditori

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ

    indica il rito camerale scelto per la trattazione del ricorso in cassazione

  • cod. proc. civ.

    rinunzia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore

    la rinuncia validamente intervenuta comporta l’estinzione del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • Se l’estinzione del giudizio interviene per rinuncia e la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a liquidazione delle spese processuali.
  • La definizione transattiva della controversia può comportare la cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e la conseguente declaratoria di estinzione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non si pronuncia sul merito della sentenza impugnata né sulla fondatezza dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.