Cassazione Penale, Sentenza n. 33834/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con concessione dei doppi benefici di legge, per avere esercitato abusivamente attività organizzata di accettazione e raccolta, per via telematica o telefonica, di scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker straniero, senza concessione e senza l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. Il fatto era stato accertato presso un esercizio commerciale gestito dall'imputato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: la mancata prova di un'attività di intermediazione, sostenendo che il contratto di scommessa fosse stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatore italiano; la violazione degli artt. 4 della legge n. 401 del 1989 e 88 T.U.L.P.S., assumendo che l'attività fosse coperta da una comunicazione amministrativa prevista dalla legge n. 190 del 2014; l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in ragione della ritenuta oscurità e frammentarietà della disciplina; la discriminazione del bookmaker straniero con riferimento al Bando Monti 2012; infine, la concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto l'imputato aveva cessato l'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguatamente accertato dai giudici di merito, sulla base del verbale di sequestro e delle deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria, che nell'esercizio gestito dall'imputato si svolgesse una concreta attività di intermediazione e raccolta diretta di scommesse in assenza dell'autorizzazione di polizia. Ha affermato che, in tale situazione, il rapporto tra il centro italiano e il bookmaker straniero e le eventuali vicende discriminatorie del bookmaker nelle procedure concessorie sono irrilevanti, poiché l'obbligo autorizzativo grava direttamente sull'operatore italiano. La comunicazione amministrativa richiamata dalla difesa non è stata ritenuta equiparabile all'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. La Corte ha inoltre escluso l'incertezza normativa idonea a incidere sulla responsabilità, osservando che i principi applicabili erano consolidati e che l'imputato avrebbe dovuto astenersi dall'attività o chiedere chiarimenti all'amministrazione competente. Il motivo sulla sospensione condizionale è stato dichiarato manifestamente infondato perché il beneficio era già stato concesso in primo grado. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989
esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa mediante intermediazione e raccolta diretta delle scommesse
La norma si applica all'operatore italiano che organizza e svolge concretamente l'attività di intermediazione e raccolta di scommesse senza il prescritto titolo autorizzativo.
art. 88 R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
autorizzazione di polizia
L'autorizzazione è richiesta direttamente all'operatore che in Italia svolge attività di raccolta o intermediazione di scommesse; non è sostituibile da altri titoli o comunicazioni amministrative e assolve anche alla funzione di prevenire infiltrazioni criminali.
artt. 49, 51, 52 e 56 T.F.U.E.
Le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi non impediscono limitazioni adeguate e proporzionate fondate su ragioni di ordine pubblico, tutela sociale o protezione dei consumatori.
artt. 4 e 27 Cost.
Richiamati dalla difesa in relazione alla configurabilità del reato e all'elemento soggettivo, ma ritenuti non idonei a superare l'accertamento della condotta e la consolidata interpretazione della disciplina.
art. 1, comma 644, lett. e), legge n. 190 del 2014
La comunicazione amministrativa richiamata dalla difesa non è stata considerata equivalente all'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Chi svolge in Italia, per conto di un bookmaker straniero, una concreta attività di intermediazione e raccolta diretta di scommesse non è esonerato dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., anche se il soggetto straniero dispone di un titolo concessorio o autorizzativo nel proprio ordinamento.
- Ai fini della configurabilità dell'esercizio abusivo dell'attività di raccolta di scommesse, le eventuali discriminazioni subite dal bookmaker straniero nelle procedure italiane di concessione sono irrilevanti quando la responsabilità riguarda direttamente la condotta dell'operatore italiano che svolge l'attività di raccolta senza autorizzazione.
- L'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. non è equiparabile a una comunicazione amministrativa o ad altro titolo abilitativo diverso, sicché la disponibilità di tali titoli non esclude l'obbligo autorizzativo specifico.
- La disciplina dell'autorizzazione di polizia per la raccolta di scommesse è compatibile con il diritto dell'Unione quando è giustificata da esigenze di ordine pubblico, tutela sociale o protezione dei consumatori ed è adeguata e proporzionata.
- Quando la disciplina applicabile e i relativi principi interpretativi risultano consolidati, l'asserita complessità o frammentarietà della normativa non esclude l'elemento soggettivo; l'operatore che nutra dubbi deve astenersi dalla condotta o richiedere chiarimenti all'amministrazione competente.
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