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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07170/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo che i motivi fossero generici, meramente riproduttivi di doglianze di fatto già valutate dai giudici di merito e finalizzati a una nuova lettura delle prove non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione. Nel ricorso si deduceva la mancata prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, l'erronea applicazione degli artt. 648 e 474 c.p., il vizio di motivazione e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Si contestava inoltre la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano in sostanza ripetitive di questioni di fatto già esaminate e disattese nei gradi di merito, formulate in modo generico e dirette a ottenere una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice oggetto di censura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi sono inammissibili e mirano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 474 c.p.

    citato dal ricorrente come norma ritenuta erroneamente applicata; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito per la natura fattuale e generica delle doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizio di motivazione o di erronea applicazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche o meramente riproduttive di questioni già disattese nei gradi di merito sono inammissibili.
  • La deduzione della mancata prova dell'elemento soggettivo non può risolversi in una richiesta di diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e immune da vizi manifesti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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