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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27562/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato il fallimento mediante omissione di versamenti tributari e previdenziali. I motivi principali erano: (1) violazione di legge per presunta mancata notifica dell'istanza di fallimento a Masini e la sua ritenuta "irreperibilità" nel procedimento fallimentare; (2) violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza di fallimento e, quindi, impossibilità di configurare i reati contestati in sede penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i due motivi connessi e ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice penale non può sindacare la pronuncia di fallimento (né gli eventuali vizi della relativa procedura), la cui impugnazione è riservata al reclamo in sede civile davanti alla Corte d'Appello. La Corte ha inoltre osservato che l'assenza di documentazione contabile prodotta dal ricorrente in sede penale conferma la fondatezza dell'imputazione e non attesta una impossibilità sopravvenuta di difesa. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e ss. (legge fallimentare)

    La Corte conferma che, nei reati di bancarotta, la sentenza dichiarativa di fallimento e i vizi della relativa procedura non sono sindacabili in sede penale; eventuali contestazioni devono essere proposte con i rimedi civilistici previsti (reclamo dinanzi alla Corte d'Appello).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che regola i limiti formali della motivazione del ricorso in Cassazione; richiamata perché il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 127 del 2020

    richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (discipline temporanee sulla procedura), utilizzata per descrivere la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla non rilevanza delle modifiche normative successive al fatto per i procedimenti penali in corso; la Corte sottolinea che le modifiche alla legge fallimentare non incidono sul processo penale pendente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (modifiche all'art. 1 R.D. n. 267/1942)

    Richiamate per affermare che le modifiche normative non rilevano sul procedimento penale in corso e non autorizzano il sindacato penale della sentenza di fallimento.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli) e Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 (Ioghà)

    Precedenti utilizzati per consolidare il principio che il giudice penale non può sindacare la sentenza di fallimento né i vizi della procedura fallimentare, i quali devono essere impugnati con i rimedi civili.

Massime di principio

  • Il giudice penale non può valutare la validità formale della sentenza dichiarativa di fallimento: i vizi procedurali della procedura fallimentare (es. mancata notifica, ritenuta irreperibilità) devono essere dedotti con i rimedi civili previsti (reclamo davanti alla Corte d'Appello) e non sono normalmente sindacabili nel processo penale per reati di bancarotta.
  • Se si ritiene leso il diritto di difesa o il contraddittorio in ragione di vizi della procedura fallimentare, occorre proporre tempestivamente i rimedi civilistici specifici; limitarsi a sollevare tali vizi in sede penale espone al rigetto per incompetenza del giudice penale su quella materia.
  • La mancata produzione di documentazione contabile in sede penale può essere valutata dal giudice come elemento probatorio a sostegno dell'imputazione di bancarotta documentale, salvo che non venga giustificata l'impossibilità oggettiva di produrla.
  • La prova che l'imputato sia stato poi reperito successivamente per notifiche penali indebolisce l'argomento di irreperibilità utilizzato per contestare la validità del procedimento fallimentare.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: (a) agire tempestivamente con i rimedi civili avverso la sentenza di fallimento quando si ritengano sussistenti nullità o vizi procedurali; (b) preservare e produrre in sede penale ogni documento utile già acquisito o segnalare con precisione la sua indisponibilità per cause estranee alla volontà dell'imputato; (c) dedurre in sede penale solamente quegli aspetti che attengono direttamente al processo penale e non alla validità formale della sentenza civile.

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