Cassazione Penale, Ordinanza n. 27906/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che affermava la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato, è rimasta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di detenzione/porto di arma ai sensi dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano incentrati su censure di merito, volte a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie, nonché su dedotti travisamenti della prova. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze esulavano dal perimetro del giudizio di legittimità e che, quanto ai travisamenti denunciati, le deduzioni non erano autosufficienti.
Norme richiamate
Norma posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica che la responsabilità penale dell'imputato era affermata per il reato previsto da tale disposizione.
Non è espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con il regime delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le censure che richiedono un diretto confronto con le risultanze probatorie sono inammissibili se mascherano una richiesta di rivalutazione del fatto.
- La deduzione di un travisamento della prova deve essere autosufficiente; in difetto di specifica indicazione e completa riproduzione del contenuto rilevante, la doglianza non può essere esaminata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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