Cassazione Penale, Ordinanza n. 07833/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 20 febbraio 2024, sviluppava un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p., sostenendo in sostanza che la querela fosse tardiva. La Corte rileva però che la censura era priva di concreta specificità, non consentita in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali. Viene inoltre richiamato il principio per cui, in tema di querela, l'onere di provare l'intempestività grava su chi la deduce, e l'incertezza deve essere risolta a favore del querelante.
Norme richiamate
È la norma richiamata dalla difesa per sostenere la tardività della querela; la Corte non entra nel merito della sua applicazione concreta, ma afferma che la relativa censura è generica e comunque infondata, in quanto la prova dell'intempestività della querela grava su chi la eccepisce.
È la base implicita della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che sia dedotto specificamente un decisivo travisamento delle emergenze processuali.
- La censura sulla tardività della querela richiede che chi la propone dimostri positivamente la relativa circostanza; in caso di incertezza probatoria, questa va risolta a favore del querelante.
- Un motivo di ricorso per cassazione che si risolva in affermazioni generiche, prive di specificità e diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito è inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito, se logicamente e giuridicamente adeguata, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
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