Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007: un avviso nei confronti della società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e, quindi, di maggiori Iva e Irap, e due avvisi nei confronti dei soci, ai fini Irpef, per imputazione per trasparenza dei maggiori redditi societari ex art. 5 t.u.i.r. La C.T.R. del Piemonte aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto incompatibile l'accertamento induttivo con l'uso degli studi di settore. Secondo l'Ufficio, la contabilità era gravemente inattendibile per irregolarità, mancata esibizione del prospetto di dettaglio delle rimanenze e omissione dei criteri di valutazione, così da legittimare l'accertamento induttivo; gli studi di settore erano stati usati solo come ausilio per la ricostruzione quantitativa del reddito, con conseguente onere dei contribuenti di fornire prova contraria. Nel ricorso incidentale, il socio rimasto in causa ha censurato, in via condizionata, la decisione nella parte in cui aveva ritenuto sanato il vizio di notifica dell'avviso societario per effetto della conoscenza dell'atto desunta dall'istanza di adesione e dal ricorso tempestivo, deducendo che la mancata notifica avrebbe determinato la decadenza dell'Ufficio e che la notifica ai soli soci non poteva supplire alla mancata notifica alla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio tra l'Agenzia delle entrate e la società, nonché tra l'Agenzia e il socio che aveva aderito alla definizione agevolata, perché risultava perfezionata la definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con presentazione della domanda e pagamento integrale del dovuto. Quanto al diverso socio rimasto in giudizio, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo sull'illegittimità della sentenza d'appello che aveva escluso la compatibilità tra accertamento induttivo e utilizzo degli studi di settore; ha rigettato il ricorso incidentale del socio, dichiarandolo infondato per difetto di interesse a far valere il vizio di notifica dell'atto alla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione del socio residuo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento induttivo puro, la presenza di contabilità inattendibile consente all'Amministrazione di fondarsi anche su elementi presuntivi non assistiti, di per sé, dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; tra tali elementi possono rientrare le risultanze degli studi di settore, utilizzabili come ulteriori supporti presuntivi per la quantificazione del reddito.
  • Gli studi di settore non sono incompatibili con l'accertamento induttivo: quando ricorrono i presupposti dell'accertamento induttivo puro, essi assumono valore di presunzione semplice utilizzabile fuori dal procedimento tipico dello studio di settore, senza che ciò incida sulla legittimità del metodo accertativo adottato.
  • La censura sul vizio di notifica dell'avviso di accertamento alla società non è utilmente deducibile dal socio quando questi non possa ricavare un concreto beneficio dall'eventuale accoglimento, soprattutto se l'annullamento dell'atto per vizi di notifica o per decadenza non si estende automaticamente alla sua posizione personale.
  • La definizione agevolata perfezionata con domanda e integrale pagamento determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai soggetti che vi abbiano aderito e abbiano integralmente versato quanto dovuto; gli effetti non si estendono automaticamente ai soci destinatari di separati atti impositivi.
  • In sede di legittimità, la violazione delle regole sull'onere della prova è censurabile quando il giudice di merito ometta di applicare il corretto criterio probatorio; tuttavia, non è corretta una motivazione che reputi incompatibili, in astratto, accertamento induttivo e studio di settore, poiché si tratta di strumenti logicamente coordinabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.