Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007: un avviso nei confronti della società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e, quindi, di maggiori Iva e Irap, e due avvisi nei confronti dei soci, ai fini Irpef, per imputazione per trasparenza dei maggiori redditi societari ex art. 5 t.u.i.r. La C.T.R. del Piemonte aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto incompatibile l'accertamento induttivo con l'uso degli studi di settore. Secondo l'Ufficio, la contabilità era gravemente inattendibile per irregolarità, mancata esibizione del prospetto di dettaglio delle rimanenze e omissione dei criteri di valutazione, così da legittimare l'accertamento induttivo; gli studi di settore erano stati usati solo come ausilio per la ricostruzione quantitativa del reddito, con conseguente onere dei contribuenti di fornire prova contraria. Nel ricorso incidentale, il socio rimasto in causa ha censurato, in via condizionata, la decisione nella parte in cui aveva ritenuto sanato il vizio di notifica dell'avviso societario per effetto della conoscenza dell'atto desunta dall'istanza di adesione e dal ricorso tempestivo, deducendo che la mancata notifica avrebbe determinato la decadenza dell'Ufficio e che la notifica ai soli soci non poteva supplire alla mancata notifica alla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio tra l'Agenzia delle entrate e la società, nonché tra l'Agenzia e il socio che aveva aderito alla definizione agevolata, perché risultava perfezionata la definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con presentazione della domanda e pagamento integrale del dovuto. Quanto al diverso socio rimasto in giudizio, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo sull'illegittimità della sentenza d'appello che aveva escluso la compatibilità tra accertamento induttivo e utilizzo degli studi di settore; ha rigettato il ricorso incidentale del socio, dichiarandolo infondato per difetto di interesse a far valere il vizio di notifica dell'atto alla società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione del socio residuo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
imputazione per trasparenza
è richiamato come base dell'imputazione ai soci dei maggiori redditi societari ai fini Irpef
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo puro in presenza di contabilità inattendibile; la Corte afferma che, ove ne ricorrano i presupposti, le risultanze degli studi di settore possono essere utilizzate come elementi presuntivi anche fuori dal loro modulo procedimentale proprio
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alla disciplina dell'accertamento induttivo ai fini IVA
invocato dall'Ufficio sul riparto dell'onere della prova, per sostenere che spettava ai contribuenti fornire prova contraria
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente incidentale come termine decadenziale per l'emissione/notifica dell'avviso di accertamento
art. 57, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel ricorso incidentale in tema di decadenza per l'accertamento IVA
art. 19 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'accertamento IRAP
art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890
richiamato nel ricorso incidentale in tema di notificazioni
richiamato nel ricorso incidentale come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
comma 6, comma 8, comma 13
la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento; la cessazione della materia del contendere si dichiara solo se risulta l'integrale pagamento del debito rateizzato; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude, nel caso di causa d'inammissibilità sopravvenuta dopo il ricorso, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato; qui dà atto della sussistenza dei presupposti solo per il ricorrente incidentale rimasto soccombente
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale posta a fondamento dei motivi per violazione di legge nei ricorsi principale e incidentale
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo puro, la presenza di contabilità inattendibile consente all'Amministrazione di fondarsi anche su elementi presuntivi non assistiti, di per sé, dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; tra tali elementi possono rientrare le risultanze degli studi di settore, utilizzabili come ulteriori supporti presuntivi per la quantificazione del reddito.
- Gli studi di settore non sono incompatibili con l'accertamento induttivo: quando ricorrono i presupposti dell'accertamento induttivo puro, essi assumono valore di presunzione semplice utilizzabile fuori dal procedimento tipico dello studio di settore, senza che ciò incida sulla legittimità del metodo accertativo adottato.
- La censura sul vizio di notifica dell'avviso di accertamento alla società non è utilmente deducibile dal socio quando questi non possa ricavare un concreto beneficio dall'eventuale accoglimento, soprattutto se l'annullamento dell'atto per vizi di notifica o per decadenza non si estende automaticamente alla sua posizione personale.
- La definizione agevolata perfezionata con domanda e integrale pagamento determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai soggetti che vi abbiano aderito e abbiano integralmente versato quanto dovuto; gli effetti non si estendono automaticamente ai soci destinatari di separati atti impositivi.
- In sede di legittimità, la violazione delle regole sull'onere della prova è censurabile quando il giudice di merito ometta di applicare il corretto criterio probatorio; tuttavia, non è corretta una motivazione che reputi incompatibili, in astratto, accertamento induttivo e studio di settore, poiché si tratta di strumenti logicamente coordinabili.
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