Cassazione Penale, Sentenza n. 20183/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del divieto di bis in idem tra i reati di evasione fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000), già giudicati con sentenza del 19/01/2018, e i reati di bancarotta fallimentare, giudicati con sentenza del 11/07/2019; il ricorrente deduce (1) violazione dell'art. 669 c.p.p. per omessa applicazione della norma sul divieto di bis in idem e (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. in relazione alla determinazione e motivazione degli aumenti di pena applicati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato la distinzione tra i fatti giudicati nelle due sentenze, evidenziando differenze rilevanti sia nel soggetto agente sia nell'elemento psicologico (mens rea), e richiamando principi di giurisprudenza secondo cui non sempre sussiste l'idem factum tra reati tributari e bancarotta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine agli aumenti di pena: è stata indicata la ragione dell'aumento più consistente (1 anno, 3 mesi e 15 giorni) per la dichiarazione fraudolenta, sulla base della modalità insidiosa, dell'intensità del dolo e dell'ingente esposizione debitoria verso l'Erario, mentre per gli altri reati gli aumenti sono stati modulati in misura modesta; la Corte ha ribadito che il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità dell'aumento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa applicazione del divieto di bis in idem; la Corte rileva che la norma non trova applicazione perché i fatti sono ritenuti diversi (assenza di idem factum) in base al confronto di soggetto agente ed elemento psicologico
Regola l'aumento di pena per i reati dichiarati continuati; la Corte richiede che il giudice indichi e motivi distintamente gli aumenti per i singoli reati satellite, con grado di motivazione proporzionato all'entità degli aumenti, per verificare il rispetto del rapporto di proporzione e l'assenza di cumulo materiale
Norme che disciplinano i reati di evasione/dichiarazione fraudolenta; sono i reati tributari originariamente contestati nella sentenza del 19/01/2018 e valutati distintamente rispetto ai reati di bancarotta
Cass. Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022 (Nastasi)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude un successivo giudizio per bancarotta fraudolenta impropria: non sussiste sempre l'idem factum quando differiscono natura del fatto e dolo
Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Massima giurisprudenziale richiamata in tema di reato continuato: il giudice deve indicare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite; il livello di dettaglio motivazionale dipende dall'entità degli aumenti
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem richiede l'identità di fatto (idem factum): se emergono differenze rilevanti nel soggetto agente o nell'elemento psicologico, è lecito procedere separatamente e non opera l'esclusione automatica di una successiva condanna
- Nella verifica della sussistenza dell'idem factum il confronto deve essere concreto e riferito agli elementi di fatto e al dolo richiesto dalle norme incriminatrici, non solo a denominazioni formali dei reati
- Quando il giudice dell'esecuzione unifica più condanne per continuazione ex art. 81 c.p., deve indicare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; l'accuratezza della motivazione è proporzionale all'entità dell'aumento applicato
- La motivazione che distingue un aumento più consistente può fondarsi sulla modalità di commissione, sull'intensità del dolo e sull'entità del danno o dell'esposizione debitoria, purché rispetti il principio di proporzionalità e non alteri i limiti dell'art. 81 c.p.
- La mancata accoglienza del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →