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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10299/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calderola era stato condannato in appello per possesso di carta d'identità elettronica contraffatta valida per l'espatrio e per l'uso di patente di guida contraffatta (documenti recanti la sua effige). Ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) vizio per mancata notifica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore recentemente nominato dall'imputato in carcere (violazione art.178 c.p.p. in relazione all'art.23-bis D.L. 137/2020); 2) contestazione della sussistenza del reato di cui all'art.497-bis perché la carta d'identità era scaduta dal 23/03/2019 e quindi non idonea all'espatrio; 3) carenza di prova del concorso nella falsificazione (sostiene che la sola disponibilità costituisce al più il reato del secondo comma di art.497-bis); 4) vizio nell'applicazione della recidiva, per mancata motivazione su elementi sintomatici di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo. Ha statuito che la nomina del difensore effettuata dall'imputato detenuto ha efficacia immediata ai sensi dell'art.123 c.p.p. e che la direzione dell'istituto penitenziario è tenuta a trasmettere la dichiarazione all'autorità competente; la notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale era stata inviata a un difensore revocato e omessa nei confronti del difensore effettivamente nominato, integrando una nullità generale ai sensi dell'art.178 c.p.p. in relazione all'art.23-bis. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata comunicazione alle parti private di atti essenziali per l'intervento dell'imputato (qui le conclusioni del P.G. ai sensi dell'art.23-bis) integra una nullità generale a regime intermedio che vizi decisivo del processo.

  • art. 23-bis D.L. n. 137/2020 convertito L. n. 176/2020

    La disposizione emergenziale che impone la trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale alle parti private è considerata norma che disciplina l'intervento dell'imputato nel processo d'appello; la sua violazione, quando impedisce la partecipazione effettiva della difesa, determina nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dall'imputato detenuto, compresa la nomina del difensore di fiducia, hanno efficacia immediata come se ricevute dall'autorità giudiziaria; ciò obbliga la direzione dell'istituto a trasmetterle.

  • art. 44 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di comunicazione tempestiva delle dichiarazioni rese dal detenuto all'autorità giudiziaria competente (giorno stesso o successivo). La Corte richiama questo obbligo a carico della direzione dell'istituto.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nel ricorso per la qualificazione del fatto (falsificazione e possesso di documenti di identificazione). La Corte non si è pronunciata nel merito sulla sussistenza degli elementi materiali e soggettivi della fattispecie, avendo risolto il caso per vizio processuale.

Massime di principio

  • La nomina del difensore effettuata da un detenuto tramite le formalità dell'art.123 c.p.p. ha efficacia immediata e importa per la direzione dell'istituto l'obbligo di trasmettere la dichiarazione all'autorità competente; eventuali notifiche rivolte a un difensore revocato possono essere nulle se il nuovo difensore non è stato effettivamente informato.
  • Nel regime emergenziale introdotto dall'art.23-bis D.L. 137/2020 la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa integra una nullità generale rilevante (art.178 c.p.p.) se impedisce l'effettiva partecipazione della difesa.
  • Le questioni di merito (es. validità del documento per l'espatrio, concorso nella falsificazione, recidiva) restano riaperte dopo annullamento per vizi processuali: in caso di rinvio la Corte di merito dovrà valutare nuovamente la prova e motivare specificamente su tali punti.
  • Per la difesa in procedimenti con detenuti è essenziale ottenere e documentare la corretta trasmissione della nomina e sollecitare la verifica della ricezione delle notifiche delle parti processuali fondamentali.
  • Il giudice di legittimità tende a preferire la pronuncia di nullità processuali quando è compromessa la garanzia di partecipazione attiva e consapevole dell'imputato, piuttosto che decidere sommariamente questioni di merito senza un contraddittorio effettivo.

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