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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25294/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I comproprietari di un fondo rustico sottoposto a espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica hanno chiesto la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio. Il tribunale ordinario e poi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avevano rigettato la domanda ritenendo che i convenuti evocati in giudizio non fossero legittimati passivi, poiché l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità sarebbe stato il beneficiario dell'espropriazione, individuato nel Demanio dello Stato - Ramo Acque Pubbliche, non chiamato in causa. I ricorrenti hanno impugnato la decisione denunciando violazione del t.u. espropri e della disciplina processuale applicabile, sostenendo che il procedimento era pluripartecipato e che, in concreto, il consorzio di bonifica era soggetto espropriante, la società appaltatrice aveva assunto il ruolo di promotore dell'espropriazione e di accollataria degli oneri indennitari, mentre la provincia aveva emesso gli atti ablativi. Hanno quindi contestato l'esclusione della legittimazione passiva dei convenuti e la mancata considerazione dei ruoli effettivamente svolti nel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso, in astratto, la titolarità passiva del rapporto indennitario in capo ai soggetti convenuti senza un accertamento concreto dei poteri effettivamente esercitati nel procedimento espropriativo. La Corte ha affermato che, nella materia espropriativa, occorre verificare in concreto chi sia l'autorità espropriante, chi sia il promotore e se vi siano soggetti delegati con atti di rilievo esterno, poiché l'obbligazione indennitaria può gravare solidalmente su più soggetti che abbiano concorso alla procedura. Ha inoltre chiarito che la necessaria partecipazione del beneficiario dell'espropriazione non è automatica in ogni caso, dovendosi distinguere tra rapporto sostanziale e contraddittorio processuale. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza del Tribunale Superiore è stata cassata con rinvio al medesimo giudice in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    definisce autorità espropriante, beneficiario dell'espropriazione e promotore dell'espropriazione; serve a individuare i soggetti del rapporto espropriativo e i possibili debitori dell'indennità.

  • art. 6, commi 1 e 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    consente la delega, in tutto o in parte, dei poteri espropriativi al concessionario dell'opera pubblica, con rilevanza esterna se chiaramente determinata nella concessione.

  • art. 54, commi 3 e 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    l'opposizione alla stima va proposta nei confronti dell'autorità espropriante, del promotore dell'espropriazione e, se del caso, del beneficiario dell'espropriazione; la notifica al concessionario è prevista se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

  • art. 29, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    riproduce la disciplina sulla partecipazione al giudizio in materia di opposizione alla stima ed è applicabile ai procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 36, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    stabilisce l'applicabilità immediata della nuova disciplina ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte esclude che la partecipazione del beneficiario dell'espropriazione sia sempre necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio, valorizzando la natura solidale dell'obbligazione indennitaria.

  • art. 51 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato come norma tradizionale che individua il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria nel soggetto espropriante.

  • art. 19 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato in continuità con l'art. 51 l. 2359/1865 per affermare che il debitore dell'indennità è il soggetto espropriante.

  • artt. 26 ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327

    sono richiamati per confermare che autorità espropriante e promotore dell'espropriazione possono essere tenuti al pagamento dell'indennità.

  • art. 11 del contratto di appalto

    nel caso concreto prevedeva l'assunzione da parte dell'appaltatrice degli oneri derivanti da indennizzi, espropri e occupazioni temporanee o d'urgenza.

Massime di principio

  • Nella materia dell'espropriazione per pubblica utilità, l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'indennità non si risolve in una mera questione di legittimazione processuale, ma richiede l'accertamento in concreto della titolarità del rapporto sostanziale e dei poteri espropriativi effettivamente esercitati.
  • Il debitore dell'indennità di esproprio è, in via ordinaria, il soggetto espropriante, coincidente con chi è beneficiario del decreto ablativo; tuttavia, nei procedimenti pluripartecipati, possono essere obbligati anche altri soggetti che abbiano ricevuto deleghe o incarichi con rilevanza esterna e abbiano concorso all'esercizio dei poteri espropriativi o all'assunzione degli oneri indennitari.
  • L'opposizione alla stima deve essere proposta nei confronti dell'autorità espropriante e del promotore dell'espropriazione; il beneficiario va evocato solo se del caso, sicché la sua mancata partecipazione non determina automaticamente un difetto assoluto di contraddittorio nei confronti degli altri condebitori chiamati in giudizio.
  • L'obbligazione indennitaria può avere struttura solidale tra più soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo; pertanto, in assenza di un rapporto sostanziale unico e inscindibile, non sussiste di regola litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali debitori.
  • Quando il giudice esclude la responsabilità passiva di un soggetto coinvolto nella procedura espropriativa, deve verificare in concreto il ruolo da esso assunto, sulla base degli atti del procedimento e dei titoli che eventualmente gli attribuiscano poteri o oneri di pagamento; non è sufficiente un'affermazione astratta fondata sul solo dato formale del decreto di esproprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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