Cassazione Penale, Sentenza n. 29879/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 20/12/2021 che aveva revocato nei confronti di Meringolo il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con diverse sentenze, ritenendo che il ricorrente avesse gia' usufruito piu' volte della sospensione in violazione dell'art. 164 c.p. e che mancassero i presupposti per la riconsiderazione della pena. Il difensore ha censurato l'ordinanza per avere rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati (art. 671 c.p.p.) e per difetto di motivazione, rilevando che il giudice dell'esecuzione non aveva neppure acquisito le sentenze di merito per valutare se le condotte costituissero un programma unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza, limitatamente al diniego dell'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cosenza per un nuovo giudizio, in diversa composizione, con l'obbligo di acquisire le sentenze di merito e di colmare la lacuna motivazionale. In pratica il rigetto del ricorso era stato ingiustificato per carenza istruttoria e motivazionale, per cui la decisione sul riconoscimento della continuazione dovra' essere nuovamente valutata dal giudice di merito.
Norme richiamate
La pronuncia del Tribunale aveva ritenuto violato tale articolo perché il condannato avrebbe gia' usufruito piu' volte della sospensione condizionale; la Cassazione non annulla l'importanza dell'art.164 ma rileva che il giudice doveva prima verificare, acquisendo le sentenze, se le condotte integrassero o meno la continuazione e quindi incidessero sulla rinnovata concessione del beneficio
Il ricorso denunciava violazione di questo disposto perche' il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato la disciplina processuale relativa al giudizio sulla continuazione (tra l'altro omettendo l'acquisizione delle sentenze). La Corte ha ritenuto fondata la censura per difetto istruttorio e motivazionale
Corte Cost. n. 183 del 2013
Citata in relazione all'obbligo di rimettere il giudizio a diversa composizione del Tribunale; la Corte ha disposto il rinvio in diversa persona fisica conformemente ai principi richiamati
Massime di principio
- Quando si decide sulla revoca o sulla conservazione di benefici come la sospensione condizionale della pena, il giudice deve acquisire e esaminare le sentenze di merito rilevanti prima di decidere; una motivazione generica basata solo sul casellario non e' sufficiente
- La prospettazione della continuazione tra reati impone una valutazione concreta delle condotte giudicate per accertare se esistesse un progetto criminoso unitario: il mancato esame di tale questione configura vizio procedurale
- Il diniego della disciplina della continuazione deve essere dettagliatamente motivato; in sua assenza la decisione puo' essere annullata e rinviata per nuovo esame
- La mera reiterazione nell'uso di un beneficio non puo' essere automaticamente ritenuta violazione dell'art.164 senza preliminare verifica della possibilita' di cumulo o continuazione delle pene e della rinnovata determinazione della pena utile
- In ipotesi di annullamento parziale per carenza motivazionale o istruttoria, il giudice di rinvio dovra' provvedere acquisendo gli atti omessi e motivando specificamente le ragioni che ostano o consentono l'applicazione della continuazione
- Le parti che chiedono l'applicazione della continuazione devono sollevare e documentare la questione in modo da consentire al giudice dell'esecuzione di effettuare la verifica necessaria; comunque il giudice ha il dovere di attivare l'istruttoria necessaria d'ufficio per decisioni di tale rilievo
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