Cassazione Penale, Sentenza n. 20516/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Parma che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro probatorio eseguito il 26/08/2021 su beni riconducibili al resistente nell'ambito di indagini per i reati indicati negli artt. 473 e 517 c.p. Il Pubblico ministero deduceva che il Tribunale aveva erroneamente escluso il fumus dei reati, richiamando giurisprudenza sulla rilevanza penale dell'uso parodistico di marchi e contestando la valutazione del Tribunale circa la natura artigianale e il valore dei prodotti sequestrati, sostenendo invece la loro natura imprenditoriale e la sussistenza della contraffazione o uso di marchi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico ministero inammissibile. Il motivo è che, ai sensi dell'art. 325 comma 1 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. Il PM aveva denunciato difetti di ricostruzione fattuale e di motivazione del Tribunale (valutazioni su carattere artigianale o imprenditoriale dei prodotti, sul loro valore e sugli elementi emersi nelle perquisizioni), cioe' profili di merito e di motivazione non sindacabili in sede di legittimità per la via prevista. Pertanto la censura configurava un vizio di motivazione e non una violazione di legge, rendendo il ricorso inammissibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile il 13/01/2022.
Norme richiamate
La norma punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Per la configurazione del reato è necessaria una contraffazione o alterazione idonea a ingenerare confusione nei consumatori, ossia una situazione di confondibilità tra marchio contraffatto e quello genuino. La Corte ribadisce che il prodotto su cui è apposto il marchio non esclude di per sé la rilevanza penale.
Norma indicata nel procedimento ma non oggetto di specifica interpretazione nel dispositivo; citata quale contestazione originaria nell'atto del PM.
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge
Limita l'oggetto del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari reali alle sole questioni di diritto. Le censure che attengono alla valutazione dei fatti o alla motivazione del giudice del merito non rendono ammissibile il ricorso per cassazione.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Indica il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge penale sostanziale o alla sua errata applicazione. La Corte sottolinea la distinzione tra errata applicazione della norma e vizio di motivazione, quest'ultimo non rientrante nelle ipotesi di ammissibilita per le ordinanze cautelari reali.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 2 n. 35166 del 21/05/2019 Limone; Sez. 5 n. 23709 del 18/05/2021 Asperti; Sez. 5 n. 47757 del 07/10/2016 Altoe e altre
La giurisprudenza citata chiarisce che l'uso parodistico di un marchio puo escludere la rilevanza penale quando il messaggio parodistico sia immediatamente evidente e incapace di creare confusione, e che per l'art. 473 c.p. occorre valutare l'idoneita a generare confondibilita indipendentemente dal tipo di prodotto.
Massime di principio
- Avverso ordinanze su misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; censure di fatto o di motivazione sono inammissibili.
- Per il reato di cui all'art. 473 c.p. è necessario dimostrare la concreta idoneità della contraffazione a ingenerare confusione nel consumatore; la natura del bene su cui è apposto il marchio non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
- La qualificazione dell'attivita come artigianale o imprenditoriale e la valutazione del valore dei beni sono questioni di fatto e meritano prova documentale, ma sono sindacabili in Cassazione solo se presentano una vera e propria violazione di norme di diritto o di criteri giuridici applicabili, non come semplice dissenso sulle valutazioni probatorie.
- Se la difesa invoca finalità artistiche o parodistiche che rendono immediatamente evidente il carattere non confondibile del messaggio, tale deduzione può escludere il fumus del reato; la parte pubblica che impugna deve quindi mirare a dimostrare che vi è stata errata applicazione del diritto, non solo una diversa lettura dei fatti.
- Per future impugnazioni del PM è utile circoscrivere le censure a profili di diritto o di corretta applicazione della norma sostanziale e corredare le contestazioni di punti giuridici che dimostrino effettiva violazione di legge, evitando di basarsi esclusivamente su contestazioni di fatto o sulla diversa valutazione della prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →