Cassazione Penale, Sentenza n. 25534/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Messina e confermata dalla Corte d'appello, sulla base dell'assoluzione irrevocabile del ricorrente per il reato di violenza privata aggravata (per finalità mafiose). Il ricorrente sosteneva che l'assoluzione perche il fatto non sussiste escludeva i presupposti fattuali della pericolosità usati per la confisca e dunque attivava l'art. 28 d.lgs. 159/2011 per la revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non si trattasse di prove nuove decisive ma di una diversa valutazione dello stesso compendio indiziario già esaminato in sede di prevenzione. Ha confermato il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione patrimoniale: l'assoluzione penale non comporta automaticamente la revoca della confisca quando la misura di prevenzione si fondi su un quadro fattuale più ampio o su elementi autonomi rispetto al fatto penale assolto. La Corte ha rilevato che la valutazione della permanenza della pericolosità aveva riguardato la vicinanza funzionale e l'interesse imprenditoriale reciproco con le famiglie mafiose in un contesto storico non smentito dall'assoluzione; inoltre il ricorrente non aveva messo in discussione i profili patrimoniali e la liceità delle provviste. Perciò il provvedimento di confisca è risultato legittimo e la revocazione non era dovuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
prevede la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione quale ipotesi speciale di revisione in sede di prevenzione patrimoniale
La norma consente la revocazione solo in presenza di prove nuove decisive sopravvenute o quando fatti accertati con sentenze penali definitive escludano assolutamente i presupposti della confisca; non opera quando si tratta di una diversa valutazione del medesimo compendio indiziario
art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. 159/2011
Definisce la pericolosità qualificata con riferimento all'appartenenza a gruppi mafiosi; la Corte ha interpretato che la fattispecie prevenzionale può fondarsi su elementi di vicinanza funzionale e supporto economico, anche se distinti dalla partecipazione penale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. 2018, Gattuso; varie pronunce di Cassazione citate; Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019)
La giurisprudenza ha chiarito i confini fra nozione di appartenenza ai fini prevenzionali e i concetti tipici del diritto penale; la Corte ha ribadito autonomia valutativa del giudice della prevenzione e ha precisato che l'appartenenza può comprendere condotte di supporto funzionale ai sodalizi, escludendo la mera contiguità
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca di una misura di prevenzione patrimoniale: occorre verificare se l'accertamento penale abbia eliminato in modo assoluto un presupposto essenziale della misura
- La revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 richiede prove nuove e decisive sopravvenute oppure sentenze penali che escludano totalmente i presupposti della confisca; la mera diversa valutazione degli stessi elementi non basta
- Il giudice della prevenzione può basare la confisca su un quadro storico-complessivo e su elementi autonomi rispetto al fatto specifico esaminato nel processo penale; se tali elementi restano confermati, la misura può sopravvivere all'assoluzione
- Per ottenere la revocazione è strategico dimostrare che l'accertamento penale abbia inciso su un elemento costitutivo e imprescindibile della pericolosità valutata in sede di prevenzione, o produrre nuove prove decisive non disponibili all'epoca del procedimento di prevenzione
- Nelle valutazioni di appartenenza mafiosa vanno distinte la mera vicinanza e la vicinanza funzionale: solo quest'ultima, se finalizzata a interessi associativi concreti, può giustificare misure di prevenzione
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