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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33597/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina (giudice del riesame) del 06/03/2024 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 07/02/2024 che aveva applicato a Sonia Longo la custodia cautelare per i reati contestati ex art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il Procuratore contestava la decisione ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza: intercettazioni e videoriprese avrebbero dimostrato la presenza dell'indagata nella base operativa durante l'arrivo degli acquirenti, l'indirizzamento degli acquirenti verso la palazzina del figlio, interventi per moderare il linguaggio dei figli, gestione e sottrazione degli introiti illeciti (ruolo di "cassiera"), cura della custodia del denaro e partecipazione alle discussioni sulla qualità e approvvigionamento dello stupefacente, oltre a comportamenti volti a prevenire controlli di polizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del Procuratore si risolvessero in una diversa valutazione delle medesime risultanze probatorie e quindi eccedessero i limiti del sindacato consentito in questa sede (la cassazione verifica la coerenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non la rivalutazione del merito). La Corte ha inoltre osservato che l'opportunità di ritenere sussistenti le esigenze cautelari poteva essere implicitamente fondata sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., ma ciò non ha modificato la valutazione dei gravi indizi operata dal Tribunale del riesame. Conseguenza pratica: resta confermata l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo richiamato come base normativa per la contestazione di attività di traffico di stupefacenti; nella decisione è la fattispecie per la quale è stata disposta la misura cautelare iniziale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo richiamato nell'imputazione (connesso agli illeciti in materia di stupefacenti); dalla motivazione del Riesame è emerso che i dati acquisiti non erano ritenuti sufficienti a provare la partecipazione attiva dell'indagata alle condotte contestate.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, con riguardo a talune fattispecie (tra cui reati in materia di stupefacenti), può operare una presunzione circa l'attualità delle esigenze cautelari, sicché la mancata enunciazione esplicita di tali esigenze da parte del PM non determina di per sé la carenza di interesse al ricorso.

  • art. 173 disp. f. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata come riferimento per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per la presentazione sintetica dei motivi dal Procuratore in sede di cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame non è consentito chiedere una rinnovata valutazione del merito probatorio: il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logica e della correttezza giuridica della motivazione, non alla rivalutazione degli elementi di fatto.
  • La mera presenza in luogo dove si svolge attività illecita, la conoscenza o la condivisione morale dell'attività dei familiari e interventi occasionali non sono di per sé sufficienti a fondare gravissimi indizi di partecipazione associativa o operativa; è necessario dimostrare un contributo concreto (organizzativo, gestionale, finanziario o materiale).
  • Intercettazioni e videoriprese devono essere valutate nella loro portata probatoria concreta: per sostenere misure cautelari occorre che mostrino condotte direttamente riconducibili a un ruolo operativo o gestionale nell'attività illecita, non solo circostanze compatibili con consapevolezza o connivenza.
  • Il pubblico ministero in sede di impugnazione deve formulare censure che riguardino errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche/contraddittorie del giudice, evitando richieste che si risolvano in una semplice diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto.
  • La presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. può giustificare implicitamente la sussistenza delle esigenze cautelari in casi di reati per i quali essa opera, ma non è idonea a sostituire la necessaria dimostrazione dei gravi indizi di colpevolezza quando questi siano effettivamente contestati dal giudice del riesame.

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