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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica doganale con cui l'Agenzia aveva riconosciuto l'origine cinese di merci importate formalmente dalle Filippine e aveva applicato un dazio antidumping del 58,6%. In precedenza, la Dogana aveva soltanto disconosciuto l'origine preferenziale filippina, aumentando il dazio dallo 0% al 3,7%. La società sosteneva che l'Amministrazione conoscesse già l'origine cinese al momento della prima rettifica e che, pertanto, non potesse emettere una successiva rettifica, oltre a invocare la propria buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando inammissibili il primo e il terzo motivo. Ha ritenuto omessa la valutazione, da parte della Commissione tributaria regionale, della relazione OLAF e degli accertamenti comunitari, potenzialmente decisivi per dimostrare che l'origine cinese era stata scoperta solo successivamente alla prima rettifica. Ha inoltre censurato il riconoscimento della buona fede dell'importatore, poiché la semplice mancata individuazione dell'irregolarità da parte della Dogana costituisce un comportamento omissivo e non l'errore attivo richiesto dalla normativa. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché la questione del contraddittorio non era stata esaminata dalla sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sommario e autosufficiente. La riproduzione integrale di documenti può comportare l'inammissibilità se impedisce di individuare chiaramente gli elementi rilevanti.

  • artt. 115 e 116 codice di procedura civile

    Le norme riguardano la disponibilità e la valutazione delle prove. Una censura relativa alla concreta valutazione del materiale probatorio deve essere proposta sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, non come generica violazione di tali disposizioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    È denunciabile in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La mancata considerazione della relazione OLAF e dei suoi accertamenti è stata ritenuta rilevante perché poteva dimostrare la successiva conoscenza dell'origine cinese.

  • art. 78 Codice Doganale Comunitario e art. 11 D.Lgs. n. 374/1990

    La questione riguardava la possibilità di integrare o sostituire un precedente accertamento doganale in presenza di fatti nuovi. La Corte non ha deciso nel merito tale profilo, ritenendo che la censura dell'Agenzia riguardasse la qualificazione concreta dell'atto e fosse quindi inammissibile.

  • art. 220, paragrafo 2, lettera b), Codice Doganale Comunitario

    L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede la ricorrenza di presupposti tassativi.

    La buona fede dell'importatore non è sufficiente da sola. Il contribuente deve provare cumulativamente un errore imputabile alle autorità competenti, un errore non riconoscibile nonostante esperienza e diligenza, derivante da un comportamento attivo dell'autorità, e il rispetto delle regole sulla dichiarazione doganale. Non basta la mera omissione o negligenza della Dogana.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999 e relazione OLAF

    Gli accertamenti svolti dall'OLAF nell'ambito delle proprie competenze hanno piena efficacia probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Chi ne contesta le conclusioni deve fornire prova contraria.

  • art. 1 D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata con riferimento alle regole del processo tributario, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non evidenziava una concreta violazione della norma.

Massime di principio

  • In materia doganale, una relazione OLAF o altri accertamenti comunitari possono costituire una prova decisiva dell'origine effettiva delle merci; il giudice deve esaminarli specificamente e il contribuente deve fornire prova contraria.
  • La buona fede dell'importatore non esclude automaticamente il recupero dei dazi. Occorre dimostrare tutti i presupposti previsti dalla normativa, incluso un comportamento attivo e causalmente rilevante dell'autorità doganale.
  • La mancata scoperta dell'irregolarità da parte della Dogana è normalmente un'omissione e non equivale a un errore attivo idoneo a tutelare l'importatore.
  • Quando l'Amministrazione acquisisce solo successivamente elementi nuovi sull'origine delle merci, l'eventuale ulteriore rettifica deve essere valutata considerando il momento effettivo in cui tali elementi sono divenuti conoscibili e la natura dell'atto successivo.
  • Le questioni non esaminate dal giudice d'appello, anche se prospettate dalla parte vittoriosa, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in cassazione e devono essere sottoposte al giudice del rinvio.

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