Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26216/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due vizi: 1) violazione di legge relativa alla notifica dell'avviso d'udienza del 19/09/2020, sostenendo che la consegna presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. fosse impropria perché la notifica postale non sarebbe dovuta considerarsi perfezionata per irreperibilità ai sensi dell'art. 170, comma 3, e che si sarebbe trattato invece di una mera assenza temporanea del destinatario nel domicilio eletto; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, lamentando omissione dei criteri applicati nel calcolo della pena e possibile errore nella quantificazione delle diminuzioni conseguenti al riconoscimento di una seconda circostanza attenuante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la notifica eseguita mediante consegna al difensore in presenza dell'attestazione dell'addetto postale circa l'irreperibilità nel domicilio dichiarato (con riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite). Quanto alla pena, pur valutando la motivazione sintetica, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione operata dal giudice d'appello: è stato dichiarato estinto il reato di lesioni (capo B) ai sensi dell'art. 162-ter c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p., riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n.6 con prevalenza rispetto alla recidiva, escluso l'aumento per continuazione e applicata la riduzione per il rito; pena risultante: 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 555,00 di multa. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Applicato per dichiarare estinto il reato di lesioni indicato nel capo B; effetto di estinzione sul relativo capo di imputazione.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza attenuante e valutata prevalente rispetto alla recidiva nel bilanciamento operato dal giudice d'appello, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Aggravante contestata ed escludente: la Corte territoriale ha escluso l'applicazione dell'aggravante.

  • artt. 628, commi primo, secondo e terzo n. 1) cod. pen.

    Norme che definiscono il reato di rapina aggravata oggetto del capo A), per il quale è stata confermata la condanna.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Consente la notificazione all'avvocato; la Corte ha ritenuto legittima la consegna al difensore quando la notificazione postale risulti non perfezionata per irreperibilità attestata.

  • art. 170, comma 3 c.p.p.

    Regola la sostitutività della notificazione al difensore in caso di perfezionamento della notifica postale impossibile per irreperibilità; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui l'attestazione dell'addetto postale è sufficiente per procedere alla notificazione presso il difensore.

  • art. 179 e art. 601 c.p.p.

    Richiamati nel motivo di ricorso in relazione ai profili di nullità/irregolarità della notifica e alla regolarità del procedimento di appello; la Corte li ha valutati nel contesto della giurisprudenza consolidata sulla materia.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (ex multis: Sent. n. 14573/2021; n. 58120/2017; Sez. 1 n. 23880/2021)

    Richiamata quale principio interpretativo: la mancata notifica postale per irreperibilità attestata legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo possono integrare il requisito dell'impossibilità della notificazione nel domicilio.

  • Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015

    Richiamata in tema di sindacabilità della determinazione della pena da parte della Corte di legittimità: la congruità della determinazione entro il potere discrezionale del giudice non è sindacabile se motivata e compatibile con i minimi edittali.

Massime di principio

  • La consegna di atti al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima quando la notificazione postale risulti non perfezionata per irreperibilità attestata dall'addetto postale; anche una temporanea assenza può integrare tale irreperibilità.
  • Per contestare la validità di una notificazione è necessario dimostrare che l'attestazione di irreperibilità sia infondata, ad esempio provando che il destinatario era reperibile e non assente o che vi sia stato un caso fortuito o di forza maggiore che abbia impedito l'aggiornamento del domicilio.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice: una motivazione sintetica è ammissibile se il risultato è coerente, calcolato correttamente e compatibile con i parametri di legge; l'impugnazione deve evidenziare errori nel ragionamento o nei calcoli per ottenere l'annullamento.
  • Nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva il giudice può attribuire prevalenza all'una sull'altra; l'effetto pratico è la riduzione della pena se l'attenuante prevale.
  • La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter comporta la rimozione del relativo capo di imputazione e incide sul calcolo complessivo della pena e sulle eventuali continuazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.