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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23118/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La cooperativa ha presentato domanda di ammissione al passivo di una procedura fallimentare per un credito derivante dalla vendita di prodotti caseari. Ha chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c., sostenendo che il credito derivasse da attività di trasformazione del latte conferito in larga parte dai soci e dalla successiva commercializzazione del formaggio, attività previste dall’oggetto sociale e funzionali allo scopo mutualistico. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo al chirografo e in misura inferiore. Il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l.fall., ha ammesso il credito nell’intero importo ma ha negato il privilegio, ritenendo non provata la strumentalità dell’attività di vendita e trasformazione rispetto allo scopo cooperativo. Con il ricorso per cassazione, la cooperativa ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c., per avere il tribunale escluso che la trasformazione del latte dei soci in formaggio e la sua commercializzazione integrassero attività agricola connessa allo scopo mutualistico; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta per dimostrare la strumentalità di tale attività.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la valutazione del tribunale sulla mancanza di prova della connessione tra l’attività di trasformazione/commercializzazione e la funzione cooperativa agricola tutelata dal privilegio. Ha ritenuto che, quando lo statuto prevede espressamente la trasformazione e la vendita dei prodotti ottenuti dal latte dei soci, il credito derivante da tale attività può beneficiare del privilegio se sussiste il nesso con lo scopo mutualistico. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis, n. 5-bis, c.c.

    Il privilegio non dipende dalla sola qualifica soggettiva di cooperativa agricola, ma dalla causa oggettiva del credito, che deve derivare da attività riconducibile alla funzione cooperativa nel settore agricolo; è necessario un chiaro nesso di strumentalità con le finalità cooperative, anche quando siano svolte operazioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti conferiti dai soci.

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta erronea valutazione sulla prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta erronea valutazione sulla prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma indicata come parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il privilegio previsto per i crediti delle cooperative agricole presuppone non la sola iscrizione o qualifica formale dell’ente, ma che il credito derivi da un’attività oggettivamente riconducibile alla funzione cooperativa tutelata dall’ordinamento.
  • La vendita di prodotti agricoli trasformati dalla cooperativa può godere del privilegio quando la trasformazione e la commercializzazione siano previste dall’oggetto sociale e risultino strumentali al perseguimento dello scopo mutualistico.
  • Se l’attività contestata è sostanzialmente un’attività commerciale di mercato, il privilegio non è riconoscibile salvo che chi lo invoca dimostri il concreto nesso di strumentalità con le finalità cooperative agricole.
  • Nelle cooperative agricole la funzione mutualistica può consistere anche nella trasformazione e commercializzazione della materia prima conferita dai soci, poiché il vantaggio del socio può realizzarsi attraverso l’affidamento alla cooperativa di fasi del ciclo produttivo con risparmio di costi e incremento dell’utilità finale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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