Cassazione Penale, Sentenza n. 22888/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di undici sentenze irrevocabili, tutti per tentato furto di generi alimentari. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che le condotte fossero distribuite su un arco temporale molto ampio (secondo il Tribunale, quasi otto anni), senza contiguità temporale tra gli episodi, e che la comune causa (presunta tossicodipendenza e indigenza) non dimostrasse un progetto criminoso unitario ma solo una reiterata inclinazione alla delinquenza; pertanto la continuità non sussisteva. La ricorrente ha censurato il travisamento dei termini temporali (sottolineando che i fatti si collocano tra marzo 2016 e dicembre 2019), ha fatto rilevare che in sede di cognizione la continuazione era già stata riconosciuta tra alcuni episodi (gruppo 31/01/2017-19/04/2017 e gruppo 12/05/2018-10/12/2019) e ha denunciato la mancata valutazione del modus operandi e della comune causale (esigenza di sostentamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per i motivi indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Monza in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente confrontato la propria decisione con le valutazioni già compiute in sede di cognizione, né abbia verificato se alcune delle condotte dedotte ricadessero in segmenti temporali già riconosciuti in precedenza come espressivi di un disegno criminoso unitario. La Corte ha richiamato i criteri applicativi della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, e la programmazione dei reati già al momento del primo episodio) e ha disposto che il giudice dell'esecuzione, pur conservando libertà di giudizio, debba motivare specificamente le ragioni per le quali non si seguono le conclusioni del giudice di merito. Infine, la Corte ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento di effetti in materia di responsabilità penale; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma deve confrontarsi con le valutazioni già adottate in sede di cognizione e motivare adeguatamente eventuali scostamenti.
Norma codificatrice del vincolo della continuazione: la Corte richiama i requisiti e gli indicatori necessari (omogeneità, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità, programmazione) per il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali nella pubblicazione di provvedimenti: la Corte impone l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La continuazione richiede una valutazione globale e approfondita di più indici (omogeneità del reato e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, causali comuni, modus operandi, sistematicità e programmazione) e non può essere riconosciuta basandosi su un solo elemento.
- Il decorso del tempo è un elemento decisivo: archi temporali ampi rendono meno probabile l'esistenza di un progetto criminoso unitario, ma non escludono a priori la possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi di reati cronologicamente ravvicinati e omogenei.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia decisionale, non può ignorare le valutazioni già formulate in sede di cognizione; se decide diversamente deve motivare specificamente la ragione del disaccordo rispetto alle precedenti sentenze.
- In presenza di sentenze di merito che hanno già riconosciuto la continuazione per alcuni episodi, il giudice dell'esecuzione deve esaminare se altri fatti omogenei e collocati nello stesso contesto spazio-temporale possano essere ricondotti allo stesso disegno criminoso e, in caso di diniego, fornire motivazione dettagliata.
- Nelle valutazioni pratiche occorre verificare la possibilità di riconoscere la continuazione anche limitatamente a sottogruppi di reati temporalmente prossimi e con analoghe modalità e causali, anziché escludere unitariamente la continuazione per tutti gli episodi.
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