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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società cessionaria, subentrata nei crediti di un istituto bancario, aveva promosso un'espropriazione immobiliare nei confronti della debitrice. Nel corso della procedura il giudice dell'esecuzione aveva disposto la chiusura anticipata del processo esecutivo perché la trascrizione del pignoramento immobiliare, originariamente eseguita nel 1998, non era stata rinnovata entro il termine ventennale. La società creditrice aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. disciplinano solo la cessazione dell'efficacia della trascrizione verso i terzi, senza comportare l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva già avviata, tanto più che la procedura era giunta sino all'aggiudicazione del bene. Respinta l'opposizione in primo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2668-bis, 2668-ter c.c. e 555 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto che il mancato rinnovo della trascrizione comportasse la caducazione del processo esecutivo; il secondo, sempre ex art. 360, n. 3 c.p.c., assumeva che il giudice avesse erroneamente configurato una nullità del pignoramento e degli atti esecutivi, mentre si trattava solo di un profilo di inefficacia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva: la notificazione dell'atto ex art. 555 c.p.c. avvia il processo esecutivo e produce il vincolo di indisponibilità, mentre la trascrizione nei registri immobiliari completa il pignoramento e costituisce anche un momento processuale imprescindibile per la prosecuzione dell'esecuzione e per l'apertura della fase liquidativa. Ne consegue che, se la trascrizione non viene rinnovata nel termine ventennale previsto dagli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. e non è più possibile rinnovarla tardivamente, il giudice dell'esecuzione deve rilevare d'ufficio il venir meno di un elemento perfezionativo del pignoramento e dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: i giudici di merito non avevano ravvisato una nullità del pignoramento, ma la sopravvenuta inefficacia dell'atto e la conseguente impossibilità di proseguire il processo esecutivo. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    viene richiamato come rimedio oppositivo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone la chiusura anticipata della procedura

  • art. 555 c.p.c.

    il pignoramento immobiliare richiede notificazione e trascrizione; la trascrizione è elemento perfezionativo e condizione per la prosecuzione utile dell'esecuzione

  • art. 2668-bis c.c.

    disciplina la durata dell'efficacia della trascrizione e la sua rinnovazione nel termine ventennale

  • art. 2668-ter c.c.

    collega la mancata rinnovazione della trascrizione alla cessazione della sua efficacia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pignoramento immobiliare notificazione e trascrizione integrano una fattispecie a formazione progressiva: la prima avvia il processo esecutivo, la seconda completa il pignoramento e ne consente gli effetti di opponibilità e la prosecuzione della fase liquidativa.
  • La trascrizione del pignoramento non ha solo funzione di pubblicità verso i terzi, ma assolve anche una funzione processuale essenziale, perché è condizione perché il giudice possa dare seguito all'istanza di vendita e al raggiungimento dello scopo dell'espropriazione.
  • Se la trascrizione del pignoramento immobiliare non viene rinnovata nel termine ventennale e non è più possibile una rinnovazione tardiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare anche d'ufficio la sopravvenuta improseguibilità dell'esecuzione, essendo venuto meno un elemento perfezionativo indispensabile.
  • Non è configurabile una nullità del pignoramento quando il problema derivi da una successiva omissione nella rinnovazione della trascrizione; in tale ipotesi si verifica inefficacia sopravvenuta dell'atto e impossibilità di proseguire il processo esecutivo.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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